Visti i rischi per la sicurezza nazionale connessi all’uso dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga su tecnologia 5G, viene introdotto all’interno del DL 21/2012 (norme in materia di poteri speciali su assetti societari nei settori difesa e sicurezza nazionale, nonché per attività di rilevanza strategica nei settori energia, trasporti e comunicazioni) l’art. 1-bis. Esso Prevede che la stipula di accordi per l’acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle reti o l’acquisizione di tecnologie funzionali alle predette azioni, se posti in essere con soggetti esterni all’UE, deve essere comunicata al Presidente del Consiglio (mediante notifica ex art. 1, co. 4, DL 21/2012), al fine di un eventuale esercizio del potere di veto o dell’imposizione di specifiche condizioni contrattuali, valutata la presenza di vulnerabilità all’integrità delle reti e dei dati in transito.
Per contenere gli effetti negativi della Brexit senza accordo (no deal), è stato previsto per taluni soggetti finanziari del Regno Unito (banche, gestori di negoziazione, imprese di investimento, istituti di moneta elettronica, ecc.) che alla data di recesso svolgono attività in Italia, la possibilità di continuare a operare durante il periodo transitorio, previa notifica nei termini alla Banca d’Italia e/o ad altre autorità competenti; in alcuni casi, però, limitatamente alla gestione dei rapporti già instaurati, nei confronti di specifici soggetti professionali oppure con esclusione di alcuni settori. Fanno eccezione i soggetti finanziari abilitati alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato, che possono continuare ad operare senza necessità di notifica. Per operare oltre il periodo transitorio è necessario presentare domanda di autorizzazione ovvero costituire un intermediario italiano. Allo stesso modo, per i protagonisti finanziari italiani che alla data di recesso operano nel Regno Unito, è concesso di operare, nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti e nel rispetto delle disposizioni locali, e oltre il periodo transitorio, previa l’autorizzazione delle autorità competenti.
Per gli operatori in regime di libera prestazione di servizi (es. imprese assicurative), invece, è prevista la cessazione delle attività e la cancellazione dai rispettivi elenchi delle imprese. Per garantire la continuità dei servizi ed evitare pregiudizi ai clienti, essi possono proseguire le attività nel periodo transitorio limitatamente alla gestione dei contratti in essere, impegnandosi a chiuderli il prima possibile (in alcuni casi sono obbligatori piani di gestione). Le imprese italiane che, alla data di recesso, sono abilitate nel Regno Unito all’esercizio di attività in regime di libera prestazione dei servizi proseguono l’esercizio, fermo restando quanto previsto delle disposizioni del Regno Unito.
Gli operatori finanziari inglesi mantengono l’adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. In alcuni casi possono aderire a sistemi stranieri promossi dalla Commissione europea, comunicando alle autorità quello prescelto. Salvo poche eccezioni, alla data del recesso e per il periodo di transizione, si considerano altresì aderenti di diritto ai sistemi di indennizzo e di garanzia dei depositanti italiani, dovendo poi perfezionare gli atti richiesti per l’adesione definitiva.
In tutti i casi suddetti devono essere adeguatamente comunicate ai clienti e alle autorità competenti le iniziative poste a garanzia dell’ordinata transizione. In detto periodo si continuano ad applicare le disposizioni nazionali ed europee in materia fiscale.
Sempre in caso di Brexit senza accordo, per i cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi cittadinanza di altro Stato UE presenti sul territorio nazionale alla data di recesso, è previsto che, a seconda delle circostanze e previa sussistenza dei requisiti di legge, possano richiedere alle autorità competenti il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, co 1, DL 286/1998) o il permesso di soggiorno (art. 5, co 8, DL 286/1998). Sono fatte salve le disposizioni vigenti (e relative sanzioni) in tema di immigrazione extra UE. Per la concessione della cittadinanza, i cittadini del Regno Unito sono equiparati ai cittadini dell’Unione europea, laddove maturino i requisiti previsti dall’art. 9, co 1, lett. d, L 91/1992 alla data di recesso del Regno Unito e presentino domanda entro la fine del 2020.
Sono autorizzate spese, con relative coperture finanziarie, per decine di milioni di euro al fine di potenziare la tempestività e l’efficacia dei servizi consolari prestati ai cittadini e alle imprese italiane nel Regno Unito (acquisto, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria o costruzione di immobili adibiti ad uffici consolari). In materia di sanità, è previsto, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini britannici, degli apolidi e dei rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché dei loro familiari e superstiti, e a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, che si applichi fino a fine 2020, la normativa comunitaria sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Reg.ti CE nn. 883/2004 e 987/2009).
Ritenuto di dover sostituire il capitale del Regno Unito nella Banca europea per gli Investimenti (BEI), mediante sottoscrizione della relativa quota da parte dei rimanenti Stati membri, in modo da mantenere costante il capitale sottoscritto e garantire l’operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca, si autorizza la partecipazione italiana all’aumento di capitale nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata.
Al fine di potenziare le professionalità pubbliche in vista dei futuri impegni internazionali (negoziati volti a definire la nuova architettura finanziaria europea; Presidenza italiana del G20), si autorizza il Ministero dell’economia, nel triennio 2019-2021 ad assumere trenta professionisti con concorso a tempo indeterminato. Egli è altresì autorizzato a concedere, per ventiquattro mesi (più eventuali 12), previa approvazione della Commissione europea, la garanzia dello Stato (art. 3 D.L. 18/2016) sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione (art. 1 L 130/1999) a fronte della cessione da parte di banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari classificati come sofferenze (la precedente autorizzazione è scaduta il 6.3.2019). Il fine è stabilizzare il sistema bancario riducendo la consistenza dei crediti deteriorati e sviluppando il mercato secondario dei crediti in sofferenza delle banche.