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Sentenza n.168 dell’8- 27 luglio 2020

Pubblicato il: 31/07/2020

Fondata l’esclusione del concessionario autostradale dalla ricostruzione del Ponte “Morandi” di Genova

Atti Corte Costituzionale, Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, Diritto dell’Unione europea ASPI, Ponte Morandi, Ricostruzione

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria propone sette questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8 -bis , e 1 -ter , comma 1, del Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, in riferimento agli artt.. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 Cost.

La pluralità delle norme è riferita alle disposizioni, adottate appositamente con procedura di straordinaria necessità e urgenza, emanate al fine di ripristinare la viabilità autostradale nel territorio del Comune di Genova, tragicamente interrotta dall’inatteso crollo del Ponte “Morandi”.

Nella fattispecie principale la ricorrente, Autostrade per l’Italia (ASPI), deplora l’esclusione dalla procedura contrattuale per la ricostruzione, ritenendosi lesa nell’aspettativa dei diritti di libertà degli incanti e della garanzia di condotta imparziale della Pubblica Amministrazione nei rapporti con le parti terze portatrici di interesse.

L’impellenza della riedificazione di un’opera di innegabile valenza strategica ha inoltre comportato la creazione di una struttura commissariale, identificata nella persona del Sindaco di Genova, cui sono stati deferiti vaste facoltà decisionali, anche nella selezione delle imprese convocate per l’effettuazione dei lavori.

Pur in costanza e in vigenza di un regolare vincolo concessorio, mai revocato o riformato, ASPI non è stata invitata né interessata alle procedure concorsuali benché avesse, con atti formali, manifestato disponibilità a partecipare, unitamente ala contezza gestionale dei tratti autostradali sui quali intervenire.

La valutazione della Corte si invera in quattro declaratorie di inammissibilità e in tre decisioni di non fondatezza delle rilevazioni avanzate, in virtù della rispondenza dell’impianto legislativo ai parametri erroneamente disattesi. L’estrema occorrenza indotta dalla vicenda, l’improcrastinabilità delle misure edilizie da effettuare, l’insorgenza di dubbi fondati sull’affidabilità della concessionaria, in conseguenza degli accertamenti amministrativi concorrono a confermare la validità complessiva dei provvedimenti legislativi, di cui è ribadita la regolarità.

Leggi la Gazzetta (pagg. 73-100)

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