Ad una società agricola cooperativa, in applicazione dell’art. 9 L. 67/1988, l’INPS rimborsava i contributi pagati dal 1996 al 2005 in riferimento alla lavorazione dei prodotti conferiti dai soci provenienti da aree svantaggiate e di montagna. Tuttavia, i benefici contributivi venivano negati per i prodotti che, conferiti direttamente dai soci della cooperativa, provenivano da soggetti terzi estranei al rapporto societario, in virtù di contratti di tipo associativo con i soci della cooperativa.
In seguito, l’art. 32, co. 7-ter, D.L. 69/2013 (convertito in L. 98/2013), offriva un’interpretazione dell’art. 9 cit., riconoscendo il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta anche a favore delle cooperative e dei consorzi che non operano in zone svantaggiate e di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Così, la società chiedeva in giudizio la restituzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati ad INPS ed INAIL.
Tuttavia, nel secondo periodo, la disciplina escludeva la restituzione di eventuali versamenti contributivi effettuati prima della sua entrata in vigore (21 agosto 2013). Così, il Tribunale ordinario incaricato, osservava che l’irripetibilità ex lege dei versamenti già effettuati precludeva in radice ogni eventuale giudizio di merito sull’accoglimento della domanda. Dunque, emergeva la necessità di avanzare il dubbio di costituzionalità sul divieto di restituzione, che impediva ogni valutazione sulla pretesa restitutoria.
Il 22.2.2018, lo stesso Tribunale sollevava di fronte alla Consulta questioni di legittimità sull’art. 32, co. 7-ter, sec. periodo, del D.L. 69/2013, in violazione agli artt. 3 e 24 Cost. Prospettava l’illegittimità della norma, che pur contenendo una interpretazione autentica con efficacia retroattiva, negava il rimborso delle somme versate. Al contrario, la disposizione avrebbe dovuto essere valida anche per le situazioni pregresse, al fine di non violare i principii di eguaglianza e non ragionevolezza, discriminando senza motivo, due situazioni identiche (a. la posizione di chi ha pagato i contributi non dovuti; b. la posizione di chi non ha pagato i contributi non dovuti) e qualificando un versamento contributivo come non dovuto mentre lo sottraeva all’azione di ripetizione dell’indebito.
INPS e INAIL, nel giudizio di legittimità, chiedevano l’irrilevanza, l’inammissibilità e l’infondatezza delle questioni sollevate. Per INPS non erano fondate in quanto non è generalmente precluso al legislatore, nell’ambito di una legge interpretativa, far salvi i versamenti contributivi effettuati prima dell’entrata in vigore della norma, per salvaguardare i bilanci dello Stato. Secondo l’Istituto previdenziale, l’art. 9 L. 67/1988 introduceva, a favore dei datori di lavoro agricoli, uno sgravio contributivo derogatorio ed eccezionale. Tant’è che il ricorrente, prima dell’entrata in vigore della disposizione oggetto del vaglio costituzionale, non beneficiava degli sgravi. Per INAIL, invece, il legislatore non intendeva dare interpretazioni, ma soltanto ampliare il preesistente beneficio contributivo per il futuro, senza alcuna efficacia retroattiva, e una eventuale dichiarazione di incostituzionalità avrebbe obbligato lo Stato a restituire milioni di euro alle ditte che hanno pagato i premi, senza alcuna copertura finanziaria, causando la necessità di aumentare i premi alle altre ditte del medesimo settore.
La Corte, nel vagliare la questione di legittimità, ritiene infondate le eccezioni dei convenuti e conferma che la disposizione contiene un’interpretazione autentica dell’art. 9, co. 5, L. 67/1988. Sottolinea come la norma fughi le incertezze, accordando il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali e assicurativi anche alle cooperative e ai consorzi che non operano in zone agricole svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità del prodotto conferito che i soci abbiano coltivato o allevato in tali territori, anche mediante la stipulazione di contratti agrari di natura associativa. Nota come il legislatore abbia attribuito rilievo alla provenienza del prodotto e di come ai fini del godimento dello sgravio, sia ininfluente che le cooperative e i consorzi operino direttamente in zone agricole svantaggiate o di montagna oppure che i loro soci abbiano stipulato contratti agrari di natura associativa con soggetti terzi.
La Corte valida le ragioni del Tribunale anche a fronte della finalità della disciplina. Infatti, il legislatore tentava di superare un’applicazione riduttiva dei benefici, applicando gli stessi oltre che sui rapporti pendenti, anche alle fattispecie pregresse. Tuttavia, sanciva irragionevolmente un limite alla efficacia retroattiva della norma, disponendo l’irripetibilità dei versamenti contributivi effettuati nella misura ordinaria prima dell’entrata in vigore. La Corte, suggerisce che il legislatore avrebbe dovuto introdurre un nuovo regime contributivo più favorevole senza estenderne gli effetti al passato, anziché prevedere una disciplina di interpretazione autentica che qualificasse un versamento come non dovuto fin dall’origine e in pari tempo escludesse la ripetizione degli importi già versati nell’adempimento dell'obbligazione inesistente. Dichiara tale disciplina intrinsecamente contraddittoria e foriera di ingiustificate disparità di trattamento. Escludendo ab origine l’obbligo di pagare i contributi e precludendo la restituzione di quelli corrisposti prima dell’entrata in vigore della disposizione, pregiudica il datore di lavoro sollecito nell’adempiere al proprio debito e premia chi, nella stessa situazione, non ha eseguito alcun pagamento. Al trattamento peggiore dell’obbligato uniformatosi alla legge, fa riscontro il privilegio di chi ha rimandato il pagamento dovuto e si trovi a beneficiare dell’agevolazione anche per i periodi trascorsi.
Tutto ciò premesso, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 7 -ter, secondo periodo, D.L. 69/2013, nella parte in cui dispone: “Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.