La CGIL conveniva in giudizio il Ministero della Difesa lamentando la privazione dei diritti sindacali dei lavoratori assorbiti nell'Arma dei carabinieri - ruolo forestale, a seguito della soppressione del Corpo forestale dello Stato, ai quali, in ragione del nuovo status di militare, sono divenute applicabili le limitazioni previste dall'art. 1475, co 2, Dlgs 66/2010 (Codice ordinamento militare). La CGIL chiedeva, di accertare l'insindacabilità del comportamento del Ministero e di consentire lo svolgimento di un'assemblea sindacale, nonchè l'adesione dei lavoratori interessati alla organizzazione sindacale.
Nel Dicembre 2017, il Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, promuoveva giudizio di legittimità costituzionale della norma, per contrasto con gli artt. 117, co 1, Cost. e 11 CEDU, alcune sentenze della Corte di Strasburgo e la Carta sociale europea. Dichiarava soddisfatto il requisito della non manifesta infondatezza, in quanto l'art. 11 CEDU consente restrizioni dell'esercizio dei diritti sindacali dei militari, purché non si risolvano in una sostanziale privazione del diritto generale alla libertà di associazione per la difesa dei loro interessi professionali e morali. Inoltre, continuava, il tenore della Carta sociale europea esclude la possibilità di prevedere una radicale privazione della libertà sindacale in capo ai componenti dei corpi militari. Citava la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nei punti in cui chiarisce che la legislazione nazionale non può mettere in discussione l'essenza stessa del diritto alla libertà sindacale, incidendo sui suoi elementi fondamentali, senza i quali il contenuto di tale libertà sarebbe svuotato nella sostanza, e che fra detti elementi è ricompreso il diritto di formare un sindacato e di aderirvi. In breve, giudicava la norma (in forza del divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, nonchè di aderire ad altre associazioni sindacali) un ostacolo all'adozione di misure idonee ad inibire comportamenti antisindacali del datore di lavoro e disallineato rispetto ai principi sanciti in ambito sovranazionale, benché ispirata all'irrinunciabile esigenza (di rilevanza costituzionale) di assicurare la coesione interna, la neutralità e la prontezza delle Forze Armate, per non pregiudicare la difesa dello Stato (art. 52 Cost).
La CGIL, aderendo alla richiesta di illegittimità, chiedeva di consentire almeno la partecipazione del personale precedentemente appartenente al Corpo forestale dello Stato alle assemblee indette dalle associazioni sindacali attualmente esistenti.
La Corte rilevava che oggetto della domanda era l'art. 1475, co 2, Dlgs 66/2010 nella formulazione anteriore alla sentenza n. 120 del 2018. Infatti la disposizione presa in considerazione (“i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”) è stata integralmente sostituita dalla seguente: “i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali”.
Essendo ormai la questione priva di oggetto, dichiarava la sua manifesta inammissibilità.