La Cassazione solleva questione di costituzionalità sulla nuova disciplina del peculato
La Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (denominata “Spazzacorrotti”), vigente dal 31 gennaio (pubblicata in G.U. del 16 gennaio 2019) con la previsione ex art. 1, comma 6 ha inserito il peculato tra i reati ostativi, in forza dei quali l’Ordinamento penitenziario, mediante l’art. 4 bis L.354 del 226 luglio 1975, preclude la concessione di misure alternative alla detenzione. Nel caso di specie, la controversia origina dal GUP di Napoli che ha egualmente accolto l’istanza di sospensione dell’ordine di carcerazione, a fronte di una sentenza definitiva basata ex art. 314, I comma Codice penale.
La Corte di cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in via incidentale richiamando innanzitutto la giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale il princìpio di irretroattività non sarebbe applicabile, come nella fattispecie di rimessione, in conseguenza di modifiche legislative inerenti la modalità di esecuzione della sanzione.
L’estensione attuativa della nuova disposizione implicherebbe l’impossibilità di una misura alternativa, in ragione della condanna a pene superiori ai quattro anni di reclusione, determinando una enfasi sulla predeterminazione legale della sanzione in luogo della modalità e delle forme di esecuzione. Le finalità rieducative, contemplate nel terzo comma del’art.27 Costituzione, sono state ritenute ineliminabili dalla giurisprudenza costituzionale richiamata ed impongono valutazioni personalizzate impossibili da esperire, in costanza di automatismi legali suscettibili di incrinare i meccanismi di proporzionalità e individualizzazione della pena.
Inoltre, l’inclusione del peculato nel novero delle condotte criminose passibili di attuazione dell’art.4 bis O.P. incide sulla struttura consolidata, in dottrina e in giurisprudenza, delle presunzioni legali. Sulla scorta di tali assunti si è disposta la sottoposizione dell’istanza di compatibilità costituzionale delle nuove norme con gli articoli 27 della Costituzione e 4 bis ex L.354 del 1975.