La Regione Veneto (ricorso 27.2.2018) promuoveva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co 499, L 205/2017, che ha istituito i distretti del cibo, accorpando i distretti rurali e agroalimentari di qualità (art. 13 Dlgs 228/2001). Essi sono individuati e comunicati dalle Regioni al MIPAAF, dove si trova il registro nazionale dei distretti del cibo. La norma rimanda all’art. 13, co 4, Dlgs 228/2001 che, a sua volta, subordina la creazione e il mantenimento dei nuovi distretti a criteri e modalità stabiliti da un nuovo decreto attuativo MIPAAF.
Il rimettente lamentava l'illegittimità della norma laddove prevede che nel percorso di emanazione del decreto, la Conferenza Stato-Regioni venga solo sentita, poiché in tal modo non avverrebbe l’adeguato coinvolgimento delle Regioni, a scapito dei principi di riparto di competenze e leale collaborazione (artt. 5, 117, co 3 e 4 comma, 118, 120 Cost). Per il ricorrente, la norma, riconducibile alla materie agricoltura (di competenza regionale residuale) e alimentazione (di competenza concorrente), non poteva non prevedere la determinazione di un’intesa per l'emanazione del decreto.
La Regione censurava la disposizione anche in riferimento all'art. 119 Cost, sostenendo che, senza intesa, la ripartizione di risorse finanziarie prevista dal decreto non sarebbe valida, perché attuata in, ambiti di competenza delle Regioni, tramite modalità non riconducibili alla costituzione.
Preliminarmente, la Corte respinge l’asserita violazione dell'art. 119 Cost. per mancanza di chiarezza e completezza sul punto. Di fatto, la Regione segnalava che il decreto ripartirebbe risorse finanziarie in ambiti rimessi alla competenza delle Regioni, realizzando un intervento finanziario non riconducibile alle modalità consentite dalla Costituzione, senza, tuttavia, spiegare in che modo ricavava previsione di un riparto di risorse finanziarie, visto che la norma censurata non ne fa menzione.
Sul resto, riconosce che il legislatore interviene in materie diverse in base al criterio della competenza. Fa notare che la disposizione istitutiva dei distretti del cibo contiene finalità eccessivamente generiche riconducibili all'esercizio di competenze esclusive dello Stato (es. tutela ambientale), di natura concorrente (es. alimentazione, sostegno all'innovazione per i settori produttivi) o regionale residuale (es. agricoltura) e che l'intreccio fra ambiti diversi non può essere sciolto con il criterio della prevalenza, visto che non risulta evidente l'appartenenza della disciplina ad una materia piuttosto che a un'altra (né dal punto di vista qualitativo, né quantitativo).
Ammette che la legge, intervenendo in un ambito caratterizzato da sovrapposizione di competenze, avrebbe dovuto ineludibilmente predisporre, in applicazione del principio di leale collaborazione, un'adeguato coinvolgimento delle Regioni, per rispettare le competenze ad esse attribuite. Conclude che, nel caso di specie, strumento di detto reale coinvolgimento non può essere il parere della Conferenza Stato-Regioni (che attribuisce mero ruolo consultivo sul contenuto determinato da altri), ma un’intesa con essa, da raggiungere previamente all’emanazione del decreto attuativo.
Dichiara incostituzionale l'art. 1, co 499, L 205/2017, nella parte in cui stabilisce che il decreto sia adottato “sentita” la Conferenza Stato-Regioni.