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decreto rilancio famiglia

Decreto legge del 19 maggio 2020, n.34

Pubblicato il: 28/05/2020

DECRETO RILANCIO: le nuove misure di sostegno per le famiglie

Atti Governo, Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, Diritto Tributario Affitto, Babysitter, Contabilità di Stato, COVID-19, Famiglia, Lavoro, REM

A completamento delle provvidenze già riconosciute dal Decreto”CURA ITALIA” il DL “RILANCIO” disciplina, agli artt.105 -106, nuove disposizioni a vantaggio delle famiglie, individuate in sostegni per la cura dei figli minorenni obbligati a rimanere in casa dalla chiusura delle Scuole.

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni, effettivamente ripartite dall’INPS, consistono in:

  • CONGEDI PARENTALI SPECIALI, da usufruire tra il 5 marzo ed il 31 luglio 2020, in 30 giorni ulteriori per i genitori lavoratori e con figli minori di 12 anni. Il limite anagrafico decade nel caso di minori affetti da disabilità grave e il beneficio potrà essere suddiviso tra i coniugi, impiegato alternativamente e in forma non continuativa, a condizione che non sia fruito da entrambi i consorti, che il nucleo familiare non benefici di sostegno al reddito o che vi siano disoccupati. La retribuzione conseguita subirà una decurtazione del 50%, estensibile anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata percettori di indennità pari al 50% della maternità. Gli iscritti all’INPS percepiranno il 50% dell’emolumento convenzionale fissato dalle norme in vigore.
  • CONGEDI SPECIALI NON RETRIBUITI a vantaggio di genitori di minori sino a 16 anni, con la garanzia di conservare il posto di lavoro e di non essere licenziabili.
  • BUONI per ASILI, BABYSITTER e CENTRI ESTIVI da utilizzare in alternativa e diramati con il “Libretto della Famiglia” direttamente dall’INPS. I dipendenti della sanità, pubblica e privata, conseguono un ulteriore beneficio di 2000 euro.
  • DIRITTO al LAVORO AGILE, sino alla conclusione della contingenza epidemica, per il personale del settore privato, che abbia almeno un minore di 14 anni, anche senza un accordo preventivo con l’impresa di appartenenza.
  • SOSTEGNO agli AFFITTI, con uno stanziamento di 140 milioni al Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, ad integrazione delle misure apprestate da Regioni e Comuni per gli affittuari in condizioni disagiate.
  • SOSPENSIONE RATE MUTUI ABITAZIONE PRINCIPALE, dilazionati sino a 18 mesi con innalzamento delle risorse a 500 milioni per il 2020.

La critica condizione economica dei nuclei familiari, accentuata dalla persistenza pandemica del COVID-19, costituisce il fattore ispiratore del nuovo sostegno espressamente, regolato dall’art.82 del Decreto “Rilancio”, denominato Reddito di emergenza (REM).

REM

Il sostegno, erogato in due rate di 400 euro ciascuna, accreditate per i mesi di maggio e giugno 2020, verrà distribuito dall’INPS con modalità identica alla distribuzione del reddito di cittadinanza, a sèguito di apposita domanda inoltrata entro il giugno 2020 all’Istituto di previdenza.

L’attribuzione del REM è subordinata alla titolarità di requisiti, individuati in:

  1. residenza in Italia del richiedente;
  2. reddito familiare, nel mese antecedente alla richiesta e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio del Rem stesso;
  3. patrimonio mobiliare familiare, con riferimento al 2019, inferiore al limite di 10.000 euro, accresciuto di 5.000 per ogni componente successivo al primo, sino ad un massimo di 20.000, incrementato di 5.000 in caso di presenza di un componente affetto da disabilità grave o non autosufficiente;
  4. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 euro.

La straordinarietà della soluzione implica la previsione di cause di esclusione estremamente rigorose e preclusive per coloro che percepiscano o abbiano già beneficiato del contributo di 600 euro introdotto dal DL “Cura Italia”, del Reddito di Ultima istanza riconosciuto ai professionisti, di indennità da Cassa integrazione e dal Fondo di integrazione salariale.

Analogamente, costituisce causa di incompatibilità la presenza di congiunti percettori di pensione, diretta e indiretta, purché non di invalidità, oltre che di salariati da rapporto di lavoro dipendente, con importi stipendiali eccedenti le soglie di ammissibilità. L’inconciliabilità del nuovo sussidio con il Reddito di cittadinanza determina la revisione dei requisiti, reddituali e patrimoniali, dello strumento assistenziale di cui è ribadita la stabilità temporale.

I presupposti modificati richiedono:

  • un incremento del valore della situazione economica da 9.360 a 10.000 euro;
  • un aumento del patrimonio immobiliare da 30.000 a 50.000 euro;
  • un’estensione del patrimonio mobiliare da 6.000 a 8.000 euro.
Leggi la Gazzetta (pagg. 1-260)

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