DECRETO RILANCIO: le modifiche alle norme ambientali
Le disposizioni ambientali, pur espressamente menzionate nel Capo VII del Titolo VIII del Decreto “RILANCIO”, sono state ripartite in ulteriori norme, di connotato attuativo più esteso, quali i bonus per l’edilizia e la mobilità, ma, negli articoli 227 e 228, prefigurano interventi di potenziale rilevanza.
Nel dettaglio, il disposto di cui al 227 riserva un contributo straordinario, di 50 milioni di euro, al fine di salvaguardare il tessuto produttivo e sociale delle Zone economiche ambientali (ZEA), delimitate all’interno delle Aree protette nazionali, a compensazione dei danni subìti a causa delle preclusioni ai visitatori e in ragione delle condizioni di oggettivo svantaggio competitivo dei territori coinvolti.
L’articolo 228, inoltre, prescrive un incisivo concorso modificativo dell’art.8 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell’Ambiente), nell’intento di semplificare e ridurre i tempi di concessione delle autorizzazioni. Il testo , infatti, stabilisce la soppressione del Comitato tecnico istruttorio, preposto alle Valutazioni di impatto ambientale (VIA) e di natura strategica (VAS), surrogandolo con protocolli di intesa da stipulare con il Sistema nazionale a rete (SNPA), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
In considerazione delle competenze di istruzione tecnica, già esperite dalla Commissione VIA-VAS, è stato ritenuto conferente apportare uno snellimento del novero documentale e delle consulenze richieste, allo scopo di contemperare la contrazione dei termini con l’assunzione definitiva delle decisioni.