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decreto rilancio p iva

Decreto legge del 19 maggio 2020, n.34

Pubblicato il: 29/05/2020

DECRETO RILANCIO: Lavoratori dipendenti e Partite IVA

Atti Governo, Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, Diritto Tributario A chiamata, Co.Co.Co., Contabilità di Stato, COVID-19, Domestici, Intermittenza, Lavoro, Stagionali

Con uno stanziamento specifico di 16 miliardi, integrati da un apposito “Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale” dell’entità di 2,7 miliardi di euro, istituito dal Ministero dell’economia e finanze, alla già consistente dotazione finanziaria a sostegno dei lavoratori dipendenti privati, anche temporaneamente, dell’opportunità professionale sono associate nuove iniziative e formule di intervento.

LAVORATORI DIPENDENTI

I provvedimenti per i lavoratori dipendenti.

Gli artt.70-86 del Decreto”RILANCIO” stabiliscono:

  1. PROROGA, da Marzo ad Aprile 2020, dell’INDENNITA’ di 600 euro.
  2. CONTRIBUTO di 500 euro a beneficio del personale dipendente agricolo, cui è rinnovato il cumulo sia con la Cassa integrazione di categoria (CISOA) sia con il Reddito di cittadinanza.
  3. CONFERMA delle NASPI (Nuova assicurazione per l’impiego) e DIS-COLL, erogate per due ulteriori mensilità.
  4. DIVIETO di LICENZIARE, differito sino al 23 agosto 2020.

Allo scopo di favorire la tempestiva concessione dei sussidi, le procedure di verifica e accredito saranno snellite e attribuiranno la gestione prevalente da parte dell’INPS. Le tre formule di Cassa integrazione verranno gestite in esclusiva dall’Ente previdenziale, senza l’apporto degli Assessorati regionali competenti, affinché il percettore disponga sollecitamente di:

  • 40% dell’assegno entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, con il versamento dell’aliquota residua a compimento delle verifiche.
  • RINNOVO IMMEDIATO, per ulteriori 5 settimane di sostegno finanziario, per i beneficiari delle provvidenze per le antecedenti 9, senza il rinnovo dell’istanza.
  • CONCESSIONE di 4 mensilità, comprensive dei periodi da settembre a dicembre 2020, previo inoltro di richiesta di rinnovo.

Il novero dei destinatari includerà, oltre ai comparti industriali e artigianali, il settore turistico, con l’estensione alle imprese composte anche di un solo dipendente.

Un articolato piano economico di interventi è stato preordinato, a complemento delle disposizioni inserite nel Decreto “CURA ITALIA” del 17 marzo 2020, n.18 convertito nella Legge del 24 aprile 2020, n.27, a beneficio della vasta platea di lavoratori autonomi e titolari di Partita IVA.

LAVORATORI AUTONOMI E PARTITE IVA

Gli interventi per le Partite IVA e il lavoro autonomo.

A titolo originario e in forma rinnovata, i destinatari potranno conseguire:

  1. INDENNITA’ di 600 euro, anche per il mese di aprile, oltre alla quota di marzo 2020, per i Liberi Professionisti e i Collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co.), con ampliamento a coloro che abbiano ridotto, sospeso o cessato attività professionali a causa della Pandemia COVID-19, senza il supporto di contributi pensionistici, e, infine, agli aderenti al Fondo per i lavoratori dello spettacolo (F.P.L.S.). Tra i nuovi destinatari sono stati annoverati i Lavoratori intermittenti e a chiamata, gli impiegati stagionali, gli incaricati alle vendite a domicilio oltre agli Autonomi privi di Partita IVA.
  2. BONUS di 1.000 euro per gli iscritti alla Gestione separata INPS, in possesso di Partita IVA, purché privi di pensione e di altre opzioni previdenziali, a condizione che dimostrino una contrazione di 1/3 del fatturato tra marzo e aprile, in rapporto all’anno fiscale 2019. Il beneficio è estensibile anche ai Co.Co.Co., al personale con rapporti stagionali del Turismo e del Settore termale.
  3. INDENNITA’ di 500 euro mensili, per la fascia temporale di aprile e maggio 2020, a vantaggio dei Lavoratori domestici che, non conviventi con la persona assistita, risultavano, sino al 23 febbraio, vincolati da un impegno contrattuale superiore alle 10 ore settimanali. L’erogazione avverrà in soluzione unica e non potrà essere cumulata con altri contributi né con pensioni, ad eccezione dell’invalidità ordinaria riconosciuta dall’INPS.

Il testo normativo impone la distribuzione con procedura semplificata e lineare, analogamente ai nuovi criteri impartiti per le categorie del lavoro subordinato.

Leggi la Gazzetta (pagg. 1-260)

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