DECRETO LIQUIDITA’: nuove regole per l’uso del Golden Power
Introdotta nell’ordinamento giuridico nazionale con la Legge dell’11 maggio 2012, n.56, successivamente emendata e integrata, con inclusione delle reti a banda larga con tecnologia di quinta generazione (5G), dalla Legge del 20 maggio 2019, n.41, la formula della golden power è sottoposta ad una ampia estensione attuativa tramite gli artt.15 - 17 del Decreto Liquidità.
I poteri di veto del Governo si applicano, oltre che ai settori di rilevanza strategica già contemplati (difesa, energia, telecomunicazioni), anche a nuovi àmbiti quali:
- Acqua e Alimentare.
- Assicurazione, Finanza e Credito.
- Intelligenza artificiale, Robotica e Semiconduttori.
- Salute e Sicurezza alimentare.
- Sicurezza, Trattamento e Archiviazione dati (cybersecurity).
Il nuovo sistema consentirà all’Esecutivo di agire a tutela, di partecipazioni e proprietà nazionali, anche nei capitali sociali di piccole e medie imprese, in estensione di una logica ispiratrice di iniziative coerenti e uniformi per l’intero comparto imprenditoriale.
Una apposita modifica apportata all’art.120 del Testo unico in materia finanziaria (TUF) permette di agire in ipotesi di:
- acquisizione di quote superiori al 10% del capitale, in area UE;
- soglie di proprietà al ribasso implicanti obbligo di comunicazione alla Consob;
- nuovi vincoli per alienazioni azionarie o di quote anche in persone giuridiche ad azionariato diffuso.
Le variazioni inserite dovranno, tuttavia, ottenere l’assenso delle Istituzioni europee e potrebbero essere sottoposte ad un vaglio preliminare della Corte di giustizia dell’Unione, sulla scorta delle nuove disposizioni procedurali di cui si è dotata in tema di tutela della concorrenza.