COVID-19: ampliata e incrementata la Cassa integrazione
Un intervento normativo, ispirato ai parametri costituzionali di straordinaria necessità ed urgenza ex art.77 cost., è stato deliberato dal Governo al fine di emendare le discrasie emerse nell’erogazione delle indennità ai lavoratori dipendenti, costretti all’inattività dalla pandemia del Covid-19.
Il Decreto Legge, composto di 5 articoli, dispone:
- la concessione di ulteriori 4 settimane di Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1 settembre 2020.
- Il cumulo, nel limite massimo e invariabile, delle 18 settimane complessive per le imprese richiedenti.
- Il termine di decadenza del 15 luglio 2020 per l’inoltro delle istanze afferenti fasi di emergenza incluse tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020, nonché del 17 luglio 2020, in forma perentoria, per le altre categorie di potenziali beneficiari. Qualora gli imprenditori avessero comunicato dati erronei o imprecisi che ne avessero causato la reiezione, possono accedere ad una proroga, ulteriore e tassativa, di 1 mese dall’avvenuta comunicazione, al fine di conseguire la provvidenza.
- La comprovata fruizione, ininterrotta, dei pregressi benefici nell’ordine di 14 settimane effettive, già conseguite.
- L’assegnazione esclusiva della gestione procedurale all’INPS, di concerto con le Amministrazioni regionali competenti.
Gli interventi programmati, preordinati a garantire le necessarie tutele economiche sino al 31 dicembre 2020, si estendono infine anche alle misure di sostegno inserite nel Decreto “RILANCIO”, al punto da determinare il differimento:
- dal 30 giugno al 31 luglio 2020 per le istanze volte all’ottenimento del Reddito di Emergenza (REM);
- dal 15 luglio al 15 agosto 2020 in relazione alle domande di regolarizzazione dei lavoratori stranieri, appartenenti a Stati non aderenti all’Unione europea, destinata all’ottenimento di permessi di soggiorno e di lavoro temporanei.