Città metropolitane, province e comuni trasmettono, prima del 1.4.2019, al Ministero dell’economia, tramite sito internet (http://pareggiobilancio.mef.gov.it) una certificazione, firmata digitalmente, relativa al saldo, in termini di competenza, tra entrate e spese finali, per l’anno 2018, utilizzando il prospetto allegato al decreto stesso. La trasmissione telematica ha valore giuridico.
Gli enti per i quali sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2018, a seguito di dichiarazione di dissesto, inviano la certificazione entro trenta giorni dall’approvazione del rendiconto di gestione. Gli enti locali interessati dal sisma del 2016 nelle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria certificano anche gli investimenti sostenuti nel 2018, connessi alla ricostruzione, al miglioramento infrastrutturale, al recupero degli immobili e dei servizi pubblici, da realizzare attraverso i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti o il ricorso al debito.
Qualora la certificazione sia incompleta o difforme rispetto alle risultanze del 2018, gli enti locali sono tenuti ad inviare nuova certificazione entro il 1.7.2019. Dal 2.7.2019 gli enti locali sono comunque tenuti ad inviarne una nuova se rilevano un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo, oppure se la Corte dei Conti accerta loro il mancato conseguimento degli obiettivi di saldo.
Gli enti locali totalmente o parzialmente inadempienti sono assoggettati a sanzioni (art. 1, co. 475, L 232/2016), tra cui la sospensione, sino alla di trasmissione dei dati, delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all’anno successivo. In caso di mancato adempimento nei termini, spetta al presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria o all’unico revisore (in qualità di commissario ad acta) assicurare, a pena di decadenza dal ruolo, la trasmissione. In caso di mancata trasmissione anche da parte di quest’ultimo, continuano a trovare applicazione le sanzioni.