La Corte costituzionale precisa i requisiti dell’intervento di parti terze
La rimessione, esperita dal T.A.R. Liguria, fondata sulla compatibilità con i disposti 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 Cost. degli artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8 -bis, 1 -bis e 4 -bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria nel procedimento vertente tra Autostrade per l’Italia spa e la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri, consente alla Corte costituzionale di tipizzare l’intervento di parti terze nei procedimenti pendenti, fornendo una interpretazione autentica delle nuove disposizioni, di recente introdotte.
Un novero di parti private, titolari dei beni immobili passibili di esproprio ex art.1-bis del Decreto Legge 28 settembre 2018,n.109, trasmutato nella Legge 16 novembre 2018, n.130, interessate alla ripartizione degli indennizzi propedeutici all’esecuzione delle opere di ricostruzione del Ponte “Morandi”, aveva formulato istanza di accesso agli atti allo scopo di esercitare una tutela accurata e tempestiva nella causa principale.
Benché escluse dalla presenza nel procedimento, a fronte della tardività dell’istanza, ai soggetti interessati non è possibile opporre diniego in quanto, sulla scorta delle indicazioni contenute nell’art.4-bis delle Norme integrative per i giudizi dinnanzi al Giudice delle leggi, vigenti dal 22 gennaio 2020, hanno comprovato la titolarità di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, conseguendo, pertanto, la legittimazione ad intervenire.
La rilevanza della determinazione sulle posizioni giuridiche dei singoli intervenienti è altresì rimarcata dalla rispondenza ai parametri, enunciati ex art.4, comma 7 delle succitate Norme integrative, poiché risultano titolari di una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale.
La comparazione delle posizioni rappresentate, l’incidenza della giurisprudenza in materia vincolano il Collegio giudicante a riconoscere l’acquisizione documentale richiesta, rigettando la richiesta ostativa avanzata dalla ricorrente Autostrade per l’Italia SpA.