La Pubblica Amministrazione è legittimata all’utilizzo dell’in house
La verifica delle procedure di affidamento di servizi con procedura di in house providing è stata sollecitata dal Tribunale amministrativo della Liguria in riferimento alla violazione dell’art.76 Cost. della norma di cui al disposto 192, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti danno conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato.
Nello specifico, il rimettente inferisce l’inosservanza dei criteri direttivi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) ed eee) , della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) sulla base della inottemperanza, rispettivamente, della specifica motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato e della omessa valutazione della congruità economica delle offerte degli affidatari, nonché della pubblicità e della trasparenza degli affidamenti, mediante l’istituzione, a cura dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di un elenco di enti aggiudicatori.
Con una accurata disamina di taglio comparativo, raffrontando le legislazioni nazionali ed europee, la Corte costituzionale addiviene alla determinazione di manifesta infondatezza della questione proposta giacché l’esercizio della delega legislativa, diffusamente criticato nell’ordinanza di rinvio, risulta coerente e conforme con i parametri di corretta discrezionalità stabiliti dalla specifica giurisprudenza. Il ricorso al conferimento diretto di servizi pubblici, in forma derogatoria alle diffuse procedure ispirate al criterio della concorrenza selettiva, corrisponde alle rigorose prescrizioni, legislative e gestionali, introdotte dalle fonti nazionali e ribadite dalle Direttive europee recepite.