COVID-19 e SIEROPREVALENZA: significato e indicazioni
L’esigenza scientifica di conseguire la conoscenza accurata della scaturigine biologica del COVID-19 e la descrizione analitica dell’evoluzione medica, costituiscono le motivazioni a fondamento del Decreto Legge con il quale l’Esecutivo nazionale effettuerà una verifica mirata del livello diffusivo della patologia.
Il provvedimento è stato autorizzato, mediante apposito Parere, dal Garante per la Protezione dei dati personali (Garante Privacy) e si suddivide in due soli articoli, di cui il n.1 ripartito in 15 commi, considerato conforme sia al GDPR n.679 / 2016 sia all’Allegato deontologico ex D.Lgs.196 del 2003 (Codice italiano della Privacy).
La selezione delle persone da sottoporre a controllo dei parametri di immunità sarà deferita al Ministero della salute, attraverso l’utilizzo di apposita piattaforma tecnologica, in interazione con la Croce Rossa nazionale, l’ISTAT e gli Assessorati regionali alla Sanità.
La scansione delle fasi procedurali si esperirà nella:
- INDIVIDUAZIONE delle TIPOLOGIA, per fasce anagrafiche, dei DESTINATARI dell’ACCERTAMENTO, ad opera dell’Istituto centrale di statistica.
- ASSEGNAZIONE alle REGIONI e ai MEDICI di BASE degli ELENCHI dei NOMINATIVI dei PAZIENTI SELEZIONATI affinché avvengano i contatti e le informative sulla pratiche da realizzare.
- ACQUISIZIONE delle DISPONIBILITA’ degli INTERESSATI, PRELIEVO dei CAMPIONI EMATICI ad opera della CROCE ROSSA, CONSEGNA dei RISULTATI alla Banca biologica dell’ISTITUTO “Lazzaro Spallanzani” di ROMA per l’anamnesi immediata. Le provette dovranno essere conservate sino al limite temporale di cinque anni.
- COMUNICAZIONE degli ESITI SCIENTIFICI al MINISTERO della SALUTE.
Al Dipartimento per la Protezione civile, quale Responsabile del trattamento dei dati raccolti, le norme conferiscono le incombenze gestionali e la gestione delle intere attività programmate, vincolate alle scadenze fissate.