La giustizia sportiva conserva la propria autonomia sull’annullamento delle sanzioni disciplinari da essa erogate
Il 5.10.2016 la Corte federale di appello della FIGC inibiva per 3 anni un dirigente sportivo. Il 14.2.2017 il Collegio di garanzia dello sport del CONI (in ultima istanza) confermava la sanzione. Il dirigente chiedeva al TAR Lazio di annullare la decisione finale, con risarcimento dei danni, per non essere stato dichiarato estinto il giudizio disciplinare. La decisione della Corte federale, infatti, sarebbe stata pronunciata 60 giorni dopo la proposizione del reclamo, termine previsto a pena di estinzione del procedimento.
FIGC e CONI eccepivano il difetto di giurisdizione del TAR sul possibile annullamento di decisioni disciplinari rese dalla giustizia sportiva. Infatti, in tale ambito la disciplina dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione/applicazione delle sanzioni è riservata all'ordinamento sportivo, cosicché società, associazioni, affiliati e tesserati hanno l'onere di adire i propri organi (art. 2, co 1, lett b, e co 2, DL 220/2003). Il 11.10.2017 il TAR Lazio sollevava questione di legittimità costituzionale del predetto art. 2 e sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato fino a decisione della Consulta, la quale si è già pronunciata in passato sulla legittimità di tale norma - sent. 49/2011- affermando che nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive incidenti su situazioni soggettive rilevanti per l'ordinamento statale è possibile proporre al giudice amministrativo (in giurisdizione esclusiva) domanda di risarcimento del danno, ma non tutela annullatoria.