Sono pienamente conformi al dettato costituzionale i requisiti dei Docenti della nuova Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)
A fronte dell’istituzione della Scuola nazionale dell'Amministrazione, assorbente le varie strutture esistenti, il Consiglio di Stato rivolge alla Corte una pluralità di questioni vertenti sullo status giuridico dei Docenti della soppressa Scuola superiore di economia e Finanza (SSEF).
In forza di una serie, cronologica e sostanziale, di norme susseguitesi agli incaricati dell’attività formativa nella predetta sede veniva conferito un ruolo omologo alla docenza universitaria, pur con la preclusione di svolgere libera attività professionale, senza l’assolvimento delle procedure selettive contemplate ex art.97 Cost. e dalle leggi di settore. Il D.L. n.90 del 24 giugno 2014, convertito nella Legge n.114 dell’11 agosto 2014, specificamente ex art. 21, comma 4, dispone una armonizzazione tra i prospetti professionali evocati e i titolari di posizioni giuridiche selezionati mediante apposite procedure di valutazione. Le ipotesi di favore, in violazione ex art.3 Cost., non risultano condivisibili e accertate poiché, la vasta e profonda riorganizzazione ingenerata dalle fonti considerate impone e presuppone una omogeneizzazione dei profili professionali a disposizione, limitando l’intervento riformatore ad un inquadramento economico parificato con altre figure corrispondenti.
Inoltre, le modalità didattiche della SNA non presentano comunanze con l’organizzazione universitaria in ragione delle diverse finalità istitutive e delle peculiarità formative cui è preordinata.
Infine, la ipotizzata procedura selettiva dovrebbe essere espletata unicamente da Commissioni di Esame composte di Docenti universitari e non da rappresentanti di organi politici o ministeriali, in ossequio al parametro di separazione tra l’area accademica e la componente amministrativa.
Acclarata l’inammissibilità di alcune delle questioni sollevate, la Corte costituzionale perviene alla declaratoria di inammissibilità della notazione preminente.