Riconosciuta l’impugnazione del falso riconoscimento del figlio
Tramite Ordinanza della Sezione per la famiglia, la Corte d’appello di Torino ha avanzato questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del Codice civile, nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio, da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità.
Il collegio rimettente basa le notazioni critiche sulle violazioni ex art. 2 e 3 Cost., evidenziando, nel primo caso, l’inosservanza della tutela dei dati personali, insiti nel parametro dell’inviolabilità, mentre, in relazione alla seconda previsione si paventa disparità di trattamento con l’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) preclusivo dell’impugnazione a chi abbia prestato consenso al concepimento mediante fecondazione medicalmente assistita.
La Corte deduce l’insanabile carenza di fondatezza delle ipotesi prospettate ritenendo che entrambe le supposte manchevolezze siano confutate dalla ratio delle norme vagliate e, soprattutto, dalla comparazione con la giurisprudenza specifica. L’evoluzione impressa alla deduzione ermeneutica ex art.263 Codice civile consente di escludere il rilievo della evidenza oggettiva, insito nella primigenia inferenza del testo, a beneficio della conservazione identitaria profluente dalla comparazione degli interessi coinvolti, sempre alla luce del preliminare accertamento della condizione effettiva delle parti.
Al contemperamento della considerazione dell’identità personale sono connesse non solo le verità scientifiche, derivanti dagli accertamenti medici, ma anche la tutela del patrimonio comportamentale del contesto esistenziale. Il riconoscimento del figlio, esperito da chi era consapevole di non esserne il genitore naturale, non inibisce un'eventuale impugnazione al fine di ristabilire la verità biologica.
Tuttavia, il giudice dovrà bilanciare il favor veritatis con altri valori costituzionali e tener conto, in particolare, del diritto del figlio all'identità personale, che pur non correlata alla verità biologica, implica legami affettivi e personali, sorti all'interno della famiglia, meritevoli di valorizzazione.