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Sentenza n.56 del 26 febbraio - 26 marzo 2020

Pubblicato il: 03/04/2020

Prevalentemente corrette le norme sul trasporto non di linea

Atti Corte Costituzionale, Diritto Costituzionale, Diritto dell’Unione europea, Diritto Regionale NCC, Trasporti

Nell’esercizio delle prerogative di propria competenza, la Regione Calabria ha esperito un conflitto di attribuzione avverso l’art. 10 -bis, commi 1, lettere a), b), e) e f), 6, 7, 8 e 9, del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Le disposizioni impugnate introducono, insieme alle altre contenute nello stesso art. 10 -bis , un nuovo regime dell’attività di noleggio con conducente (NCC), regolamentando il settore del trasporto pubblico non di linea (TPL), in cui sono ricomprese anche le attività di taxi.

La disposizione viene contestata dalla proponente in violazione sia ex artt.3, 9, 41, 117, primo comma Costituzione sia in base ai disposti 49, 56, 101-109 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), motivata dall’inosservanza del riparto di competenza residuale a fronte della tutela della concorrenza, rivendicata dallo Stato centrale. A compimento di una complessa esposizione concettuale, il Giudice delle leggi rinviene due elementi di illegittimità in riferimento alla disciplina, di cui all’art.10 –bis, comma 1, lettera e) ove si imponeva la partenza e il rientro in rimessa per i veicoli autorizzati, disponendone l’incompatibilità con i parametri di adeguatezza e proporzionalità, legislativa e procedimentale, sanciti nella propria giurisprudenza. Le risultanti tre istanze, di converso, risultano inficiate da infondatezza originata dall’indimostrata ridondanza dell’intervento nazionale, in danno della ipotizzata cognizione regionale. La tutela della concorrenza esige il rigoroso contemperamento della libertà di iniziativa economica con gli interessi interagenti, sanciti costituzionalmente.

La genericità argomentativa e il connotato apodittico della rivendicazione, l’astrattezza delle giustificazioni enunciate, sfociata in una diffusa genericità, precludono l’adesione alle richieste propugnate imponendo il rigetto, per palese insussistenza, delle conclusioni esposte e ribadendo la regolarità generale dell’articolato.

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