Non è punibile agevolare il suicidio di un malato incurabile
La fattispecie definita consegue da un fatto di cronaca, la morte agevolata, in base alla normativa elvetica in tema di agevolazione al suicidio per malati in condizioni di incurabilità, sottoposta alla valutazione della Corte di Assise di Milano, da cui origina la questione di costituzionalità incentrata sulla compatibilità dell’art.580 C.P. nella parte in cui sanziona l’aiuto al suicidio.
La Corte costituzionale, premessa l’inapplicabilità del medesimo trattamento per le distinte condotte di istigazione con l’agevolazione dell’intento suicidario, sancisce l’illegittimità della norma stabilendo che l’assistenza e il sostegno al decesso sono lecitamente praticabili a condizione che:
- la persona interessata sia affetta da patologia irreversibile, tale da precludere un’esistenza ordinaria non lenibile mediante la terapia del dolore, riconosciuta dalla Legge del 22 dicembre 2017 n.219, accertata in strutture del Servizio sanitario nazionale e riscontrate dai Comitati etici competenti territorialmente;
- l’esistenza in vita del paziente sia consentita da trattamenti indispensabili, mediante somministrazioni farmacologiche o strumentazioni medicali;
- la volontà sia formula in forma chiara e univoca da soggetto pienamente capace di autodeterminare le proprie scelte, convinto di preferire l’interruzione in vita in luogo della sottoposizione a soluzioni antalgiche;
- il consenso deve essere espresso in forma chiara o per iscritto o tramite dichiarazioni o manifestazioni di volontà audio e videoregistrate;
- eventuali obiezioni del personale medico e sanitario preposto non implichino conseguenze penali e che per vicende antecedenti alla causa de qua la non punibilità sia stata fornita con modalità omologhe.