Manifesta l’irricevibilità sulle norme del Codice della strada
Il Tribunale ordinario di Massa, nella persona del Giudice onorario di pace, investito della funzione di Relatore, solleva una questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art.222 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della strada), in forza del quale viene applicata la sanzione accessoria della revoca quinquennale della Patente automobilistica di guida, anche in comparazione a condotte illecite diverse, nelle accezioni della colpa, dell’offensività e della pericolosità.
La vicenda processuale interessava un imputato, ai sensi ex art.590-bis Codice penale, del reato di Lesioni personali gravi o gravissime, cui il Collegio giudicante avrebbe dovuto infliggere il ritiro definitivo dell’abilitazione alla conduzione veicolare, ovvero una penalizzazione identica ai condannati per la fattispecie più grave, ex art.589-bis C.P., dell’omicidio stradale. I rimettenti rilevano la disparità punitiva, per situazioni distinte e diversificate, motivandola con la violazione dei disposti 3 e 27, terzo comma Cost, poiché sarebbero precluse sia l’eguaglianza sanzionatoria sia la finalità rieducativa della pena.
La Corte rimarca che, in decisioni precedenti, aveva già riscontrato l’asimmetria punitiva di cui all’art.222 D.Lgs. 285 / 1992, sancendo l’illiceità del comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non consentiva l’inflizione alternativa della sospensione, ma addiviene al rigetto dell’istanza con Ordinanza. Il Giudice delle leggi riscontra una duplice carenza descrittiva dell’oggetto del comportamento asseritamente illecito, da cui consegue l’impossibilità descrittiva del sindacato da esercitare, con l’inevitabile declaratoria di manifesta inammissibilità delle richieste formulate.