L’IRES non è un’imposta arbitraria
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, affiancata ad adiuvandum dalla omologa di Trento, sottopone al vaglio costituzionale la fondatezza normativa dell’IRES (Imposta sui redditi delle Società), nella versione maggiorata dell’8,5 % a carico delle imprese operanti nel settore creditizio, assicurativo e finanziario.
La disposizione, contemplata ex art. 2, comma 2, del Decreto Legge 30 novembre 2013, n.133, convertito nella Legge 29 gennaio 2014, n.5, dispone un incremento d’imposta a titolo compensativo per l’abrogazione dell’IMU, estendendo ai soli operatori del comparto citato un aumento attenuato da criteri di calcolo più favorevoli delle perdite di esercizio.
Le rimettenti, di converso dai giudici delle cure, rilevano contraddittorietà con gli artt. 3, 53 e 77 della Costituzione evidenziando, innanzitutto, l’insussistenza dei parametri di straordinaria necessità ed urgenza impiegati ai fini dell’adozione legislativa del prelievo. In relazione a tale notazione, la Corte non rinviene elementi di illiceità poiché la soluzione della decretazione era indotta dall’osservanza dei vincoli di bilancio rinsaldati dal precetto riformato ex art.81 Cost. oltre che dall’impellenza di scongiurare carenze di risorse a fronte dell’abolizione di altri gettiti. La denunciata inottemperanza della progressività in combinazione con violazione del vincolo di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. non sussiste, giacché il consistente incremento del prelievo è compensato da agevolazioni, mai revocate, circoscritte alle società nel settore coinvolto. Il consistente aggravio è coerente con la strutturazione della progressività contributiva ex art.53 ed ha fondati radicamenti nelle insopprimibili esigenze di destinare i proventi conseguiti alle finalità sociali e civili espletate dalla Pubblica Amministrazione.
Ne scaturisce, a compimento dell’articolato iter argomentativo, la declaratoria di inammissibilità delle questioni sollevate e risulta ribadita la piena legittimità dell’IRES nella soluzione delle aliquote potenziate per le persone fisiche attive negli àmbiti del credito, della finanza e dell’assicurazione.