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stampa giornali

Sentenza n.112 del 19 maggio - 12 giugno 2020

Pubblicato il: 22/06/2020

L’esercizio della professione giornalistica è disciplinato solo da norme statali

Atti Corte Costituzionale, Diritto Costituzionale, Diritto Regionale Giornalismo, Pubblica amministrazione

Una ulteriore fattispecie, implicante l’irrisolta delimitazione di attribuzioni tra Stato ed Enti regionali, ha imposto alla Sezione Controllo della Corte dei conti della Basilicata la formulazione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata), in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo Cost.

Al collegio contabile era precluso il giudizio di parificazione del rendiconto per l’annualità 2017 in quanto occorreva dirimere, preliminarmente, la natura giuridica delle fonti normative da attuare al caso di specie, in conseguenza sia delle procedure di assunzione dei giornalisti da impiegare nell’ Ufficio Stampa del Consiglio regionale sia dell’opzione, conferita ai funzionari adibiti ad altre mansioni, di transitare nell’organico della struttura informativa conservando intatti i requisiti previdenziali acquisiti.

Benché oggetto di valutazioni dottrinali contrastanti, la tematica evocata è stata, ripetutamente, allocata tra le competenze esclusive statali e non regionali, in adesione alla disciplina dell’ordinamento civile, di cui all’art.117, comma secondo, lettera l) Cost., deferita alle istituzioni nazionali. La stipula di contratti lavorativi, riservati alla professione giornalistica, presuppone un accordo sindacale nazionale e non territoriale, comporta, qualora le professionalità siano impiegate in una istituzione pubblica, adeguate coperture finanziarie espressamente appostate, con previsione pluriennale, in atti di bilancio, anche regionali.

In costanza del vincolo del pareggio, scaturente dal combinato disposto degli artt. 81 e 97, comma primo Cost., l’organo di giustizia contabile non ha potuto rinvenire le somme espressamente riservate per le nuove professionalità, anche attingendo all’aliquota funzionale composta tramite selezione interna e susseguente riconfigurazione di attribuzioni, in base alle finalità della norma contestata.

In considerazione dell’accertata cognizione statale sulla tematica illustrata, la Corte perviene alla declaratoria di illegittimità delle disposizioni contestate, sancendone l’insanabile e palese invalidità in contrasto con i princìpi costituzionali.

Leggi la Gazzetta (pagg. 9-15)

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