Legittimo escludere un imprenditore condannato in primo grado dai finanziamenti pubblici
La Legge regionale umbra del 4 dicembre 2018, n.11, emanata a sostegno dell’editoria locale, ha indotto il Governo ad esperire un ricorso in via principale contestando la violazione sia della competenza esclusiva dello Stato in materia penale sia ex art.27, comma secondo della Costituzione.
Nello specifico, le obiezioni inerivano il tenore ex art.6, comma 4, lettera e) in forza dell’esclusione dai finanziamenti regionali dei titolari di imprese di informazione condannati, anche in primo grado, per reati contro la Pubblica Amministrazione e il patrimonio. La prima contestazione viene respinta dal Collegio giudicante poiché non introduce una nuova formulazione legislativa né incide sulla competenza, esclusiva, del potere nazionale di regolazione tematica. Al contrario, la tipologia inserita si configura quale requisito di onorabilità, senza aggravare o alterare il profilo sanzionatorio, intervenendo unicamente sull’accezione soggettiva allo scopo di scongiurare una dispersione di risorse pubbliche a beneficio di destinatari sottoposti a condanna, pur se non irrefragabile.
Il riferimento all’asserita inosservanza del vincolo di cui al secondo coma ex art.27 Cost. deve essere integralmente respinto, giacché non comporta una sanzione addizionale né inficia la presunzione di non colpevolezza. La preclusione dai benefici economici, inoltre, non è equiparabile alle misure cautelari, ma, in particolare, rappresenta una disposizione di tutela del pubblico erario escludendo da forme di finanziamento regionale anche le condanne non definitive.
Il ricorso esperito deve essere dichiarato infondato, in quanto la fonte regionale non vìola né il riparto di competenze penali né travalica i limiti strutturali dei provvedimenti privativi o limitativi delle libertà personali.