Le Regioni hanno competenze concorrenti in tema di ricostruzione post sismica
La Regione Umbria, affiancata in itinere anche dalle Marche, rimarca, mediante giudizio di legittimità costituzionale in via principale, l’incompatibilità dell’art.37, comma 1, lettera a), numero 1-bis e lettera b-ter) del Decreto legge 28 settembre 2018, n.109 convertito nella Legge 16 novembre 2018, n.130, ove, in tema di Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, a sèguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, consente l’emanazione di ordinanze a fronte non più di una “previa intesa”, ma del fatto che i Presidenti interessati siano meramente “sentiti” nell’àmbito della Cabina di coordinamento.
La tematica della Protezione civile, specificata, da ampia e recente giurisprudenza costituzionale (ultima la sentenza n.79 del 2019), anche e soprattutto in politica di “governo del territorio”, in base agli artt. 117, comma 3 e a118, comma 1 Cost. rappresenta tematica concorrente tra Stato e Regioni, con il primo tenuto a formulare i princìpi fondamentali e le seconde ad adottarne le disposizioni attuative.
L’acquisizione di un mero parere, in luogo di una intesa programmatica sulla gestione ricostruttiva dei territori danneggiati dalle ripetute evenienze telluriche, vìola i requisiti prescritti risultando palesemente illegittima e contrastante con le aspettative di ripartizione delle competenze, destinate ad essere raccordate dalla figura di un terzo, quale il Commissario preposto. Esigenze di certezza dei rapporti ingenerati da ordinanze emanate sulla base della norma caducata impongono un temperamento delle risultanze di illegittimità.
Pertanto, i provvedimenti commissariali conseguiti all’esito di una mera consultazione degli enti regionali, in costanza della fonte ancòra vigente, dovranno essere egualmente attuati, in ragione delle finalità cui sono orientati. L’accertamento del profilo di illegittimità non osta al conseguimento dello scopo di snellimento procedurale, insito nella normativa analizzata.