Le Leggi Proclama, prive di copertura finanziaria, vìolano le regole di bilancio
Con ricorso in via principale il Governo ha convenuto in giudizio la Regione Abruzzo in relazione alla Legge del 24 agosto 2018, n.18, volta, non solo a completare la ricostruzione dell’Aquila a fronte degli eventi sismici del 2009, ma anche a caratterizzare l’intero territorio regionale sul concetto del Benessere equo e solidale (BES).
Segnatamente, l’art.16 del provvedimento prospetta rilevanti iniziative senza specificare le corrispondenti dotazioni economiche, meramente ipotizzate e differite alle annuali programmazioni di spesa.
La Corte desume la sproporzione tra le finalità declamate e le risorse, reali e specifiche, disponibili richiamando la giurisprudenza in tema, evidenziando il connotato di “leggi-proclama” prive, come nella fattispecie acclarata, di soluzioni attendibili e inidonee a garantire la verifica, ex ante ed ex post, ad opera degli elettori.
La revisione severa apportata all’art.81 Cost. determina che la copertura finanziaria e l’equilibrio di bilancio concorrono al conseguimento di un’unica finalità, al punto da assurgere al rango di autentica clausola di verifica della inadeguatezza programmatrice degli Enti preposti. La copertura finanziaria diviene, di riflesso, un parametro prettamente giuridico atto a scongiurare che, in normative simili a quella valutata, mere enunciazioni di princìpio fungano da soluzioni elusive dell’obbligo stabilito e delineato.
In assenza di una puntuale e specifica indicazione dei costi, puramente indicati e genericamente indicativi, la fonte assume i caratteri di pura ipotesi politica, velleitaria nello scopo e palesemente inadeguata alle ambiziose asserzioni proclamate.