Le imprese in concordato preventivo non possono conseguire appalti pubblici
Il TAR del Lazio, sede di Roma, deferisce al Giudice delle leggi il giudizio in tema del «combinato disposto» degli artt. 38, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e 186 -bis , quinto e sesto comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), ipotizzando il contrasto con gli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Nel processo principale la ricorrente, quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) aveva convenuto in giudizio la CONSIP, contestandone l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione di appalti, in quanto risultava sottoposta a concordato preventivo con continuità aziendale, in coerenza con il divieto ex art.186 –bis, sesto comma della Legge fallimentare.
Analogo rilievo è stato avanzato dal Consiglio di Stato, Sezione V, in relazione a fattispecie speculare rimarcata, in sede di giudizio di legittimità, da una società di costruzioni ritenuta inidonea, poiché in gestione commissariale, al conseguimento di lavori di realizzazione di un tronco stradale.
La Corte, riunite per connessione le Ordinanze di rimessione, dispone rispettivamente sia l’inammissibilità sia l’infondatezza delle questioni prospettate, ponendo in risalto un tratto distintivo unificante nel difetto di motivazione sulla rilevanza. In particolare, le censure evidenziano l’insussistenza della violazione del princìpio di eguaglianza di cui all’art.3 della Carta fondamentale nonché l’inconferenza del richiamo al disposto 117, secondo comma, lettera –a), dirimente sui rapporti tra Stato e Unione europea, presumibilmente equivocato, per un refuso, con la lettera –e), ovvero la norma di attribuzione nazionale della tutela esclusiva della concorrenza.
Le finalità di cui alla disposizione ex art.41 Cost., infine, sono efficacemente garantite dalla legislazione fallimentare, atteso che l’adempimento puntuale e corretto degli obblighi contrattuali promananti da un appalto pubblico presuppone che l’aggiudicatario non versi in condizioni anomale, quali la sottoposizione al concordato preventivo.