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Procreazione assistita

Sentenza n.221 del 18 giugno - 23 ottobre 2019

Pubblicato il: 04/11/2019

Le coppie dello stesso genere non possono accedere alla Procreazione medicalmente assistita

Atti Corte Costituzionale, Diritto Civile Famiglia, Maternità

Due Ordinanze di rimessione, esperite rispettivamente dal Tribunale di Pordenone e di Bolzano, hanno richiamato l’intervento della Corte costituzionale sulla Legge n. 40 del 2004 in materia di accesso alle metodiche di procreazione medicalmente assistita (PMA).

Le singole istanze sono state basate su questioni di illegittimità ex art. 5 e 12 della L.40 con gli artt. 2,3 e 117 della Costituzione con l’art.8 della CEDU.

Le ricorrenti nelle cause principali, entrambe coppie di donne, l’una civilmente riconosciuta l’altra coniugata in Danimarca con successiva trascrizione del contratto matrimoniale in Italia, contestavano la diseguaglianza insita nella fonte legislativa, richiamando a sostegno precedenti determinazioni giurisprudenziali. L’estensione alle coppie del medesimo genere risulta, all’esito di una ampia e documentata trattazione, vigente e praticata negli Stati membri del Consiglio d’Europa, sicché la trasposizione ex art.8 diviene inapplicabile.

La ratio sottesa agli artt.5 e 12 della Legge n. 40 disvela una disciplina innegabilmente restrittiva e preclusiva , ma non incompatibile con la discrezionalità , peculiare nell’agire del legislatore. La causale, evocata dalle interessate, di una infertilità fisiologica altrimenti insanabile non implica la deduzione di altre tipologie del genere, né la mutuazione dell’istituto dell’adozione, finalizzato a garantire una cura familiare a che ne risulti privo.

Il rigore insito nella normativa italiana non rileva in tema di violazione del limite di ragionevolezza del potere di legiferare. Sussistendo, di conseguenza, divieti di usufruizione per coppie dello stesso genere è inevitabile confermare la validità delle disposizioni applicate, in coerenza con il parametro dell’eguaglianza che impone di regolare in forme simili situazioni identiche. Realtà diverse, nella composizione e nel genere, difformi strutturalmente e geneticamente, non beneficiano, pertanto, della procedura accordata alle coppie di sesso differente.

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