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corte-costituzionale

Sentenza n.5 del 3 dicembre 2019 - 28 gennaio 2020

Pubblicato il: 31/01/2020

La Pubblica Amministrazione può assumere unicamente mediante concorsi

Atti Corte Costituzionale, Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale Concorsi, Pubblica amministrazione

Su impugnazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri la Corte costituzionale è stata interessata sulla conformità della Legge n.38 del 2018 della Regione Basilicata. La normativa, connotata da componenti eterogenee, era stata oggetto di osservazione governativa in riferimento all’art.24 in cui, sulla scorta di esigenze di contenimento dei costi di gestione, si disponeva il transito, nel novero del personale a tempo indeterminato, di figure professionali operanti in enti economici o in società a partecipazione pubblica, riferibili all’Ente regionale. Il mero requisito richiesto era costituito dallo svolgimento continuativo delle attività lavorative per un quinquennio, senza la considerazione di criteri verificatori di professionalità e attitudini specifiche.

Conseguita l’ammissibilità e la relativa fondatezza argomentativa, la fattispecie è stata incentrata su una ampia e accurata rassegna giurisprudenziale a supporto della decisione di cassare la disposizione impugnata. L’organico della Pubblica Amministrazione, incluse le espressioni delle realtà territoriali, quali gli Enti locali, deve essere costituito tassativamente mediante procedure selettive, previste ex art.97, terzo comma, Cost. , in connessione logica con i disposti 3 e 51, con deroghe ammissibili in costanza di criteri rigorosi e disciplinati dalla riserva di legge.

I rilievi critici si sono incentrati, inoltre, sulla genericità delle formulazioni legislative nonché sull’assenza di criteri comparativi e valutativi delle professionalità interessate. Le deduzioni estrinsecate dalla parte convenuta, basate sull’inevitabilità del rimedio a fronte dei vincoli di nuove assunzioni imposti dalle esigenze di compatibilità finanziaria, non legittimano l’adozione di procedure che, in ragione dell’astrattezza e della indefinitezza palesate, sono suscettibili di ingenerare indebiti privilegi e di violare il parametro dell’eguaglianza di cui all’art.3 della Costituzione.

In forza delle motivazioni enunciate, viene formulata la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione analizzata.

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