La Corte costituzionale ribadisce l’adeguatezza della Legge “Pinto”
L’Ordinanza di rimessione esercitata dalla Corte d’appello di Napoli involge i profili di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis, comma 2, 1-ter, comma 1 e 2, comma 1 della legge 24 marzo 2001, n.89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile) per asserita confliggenza con i disposti 11 e 117, primo comma Cost. e con gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Il giudice a quo sollecita l’avallo dell’alta giurisdizione in relazione alle garanzie, evocate dalle parti nel processo pendente, di una sequela processuale informata ai requisiti di accertamento celere e tempestivo, ritenuti pregiudicati dalle disposizioni contestate, in quanto prive della rispondenza ai vincoli, nazionali ed europei, ribaditi nella recente giurisprudenza della Corte.
Le sentenze richiamate, la n.34 e la n.169, benché accertative dell’incongruenza legislativa di parti delle fonti menzionate, promanavano da presupposti radicalmente imparagonabili e corrispondevano a causae petendi e petitum ben distinte, fondate sull’impraticabilità delle formule risarcitorie in costanza di fasi processuali indebitamente protratte nel tempo.
Le prospettazioni delle norme valutate, al contrario, delineano una gamma differenziata di soluzioni che, pur non comportando l’irrogazione di un ristoro economico, incidono sulla dinamica procedimentale al fine di contenerne la durata.
Il sistema ipotizzato concorre alla puntuale ed efficace realizzazione delle finalità della norma praticando l’abbreviazione temporale in luogo della corresponsione economica.
A sostegno del diniego di invalidità, il giudice delle leggi ripropone ampie menzioni delle decisioni della Corte europea dei diritti umani (EDU) che, in singolare sintonia con la normativa analizzata, ritiene preferibile il rimedio della accelerazione dei ritmi decisionali in luogo dell’intervento riparatorio. Se quest’ultimo appare preferibile, un modello giudiziario in manifeste difficoltà organizzative è, tuttavia, in grado di affrancarsi dalle limjtazioni riscontrate quando garantisce una definizione della controversia in tempi contenuti, senza le attese conseguenti alla liquidazione dei danni scaturibili dalla dilatazione temporale.