Istituita una Commissione parlamentare di inchiesta su sistema bancario e finanziario
Atti Parlamento, Diritto Costituzionale Banche, Economia, Finanza
Con L 28/20198, è istituita, ex. art. 82 Cost., una Commissione parlamentare di inchiesta, operativa per tutta la XVIII legislatura, con il compito di valutare e migliorare la disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea, relativa al sistema bancario e finanziario italiano.
La Commissione è composta da venti senatori e altrettanti deputati nominati dai Presidenti delle Camere in proporzione al numero dei componenti di tutti i gruppi parlamentari. I membri dichiarano di non aver avuto collaborazioni a qualsiasi titolo con enti creditizi o imprese di investimento e tra loro è eletto un presidente a scrutinio segreto (insieme a due vicepresidenti e due segretari). La Commissione relaziona periodicamente al Parlamento le proprie attività con proposte migliorative dell’ordinamento (comparando le norme degli Stati UE e l’evoluzione giurisprudenziale).
Tra le altre cose, analizza e valuta:
- il lavoro della Commissione precedente (XVII legislatura);
- se istituire una procura nazionale per i reati bancari/finanziari (o estendere tale competenza alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo);
- come recepire la disciplina europea in materia di vigilanza e i suoi effetti nel sistema bancario interno;
- le incompatibilità e i conflitti di interesse in capo alle autorità di vigilanza (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, COVIP);
- il rispetto del regime di concorrenza;
- l’assetto generale del sistema bancario, dall'attività creditizia alle attività di risparmio gestito e altri servizi;
- le procedure di calcolo delle soglie dei tassi di usura e il fenomeno dell'anatocismo bancario;
- le condizioni del risparmio e del debito pubblico in Italia;
- gli strumenti derivati sottoscritti dallo Stato;
- la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento in situazioni di crisi o di dissesto destinatari di risorse pubbliche oppure sottoposti a procedura di risoluzione (prodotti finanziari utilizzati e loro collocazione presso il pubblico, remunerazione dei manager, conflitti di interesse, pratiche scorrette, smaltimento dei crediti deteriorati, modelli gestionali, politiche di aggregazione e fusione, osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza, corretta informazione).
- l’attività delle fondazioni bancarie e normativa di riferimento;
- le attività di vigilanza in relazione alla modalità di applicazione delle regole, agli strumenti di controllo e ai poteri sanzionatori;
- lo strumento di conciliazione dell'arbitrato bancario;
- l'operato, l'affidabilità e l’imparzialità delle agenzie di rating riguardo a eventuali meccanismi di insider trading (fughe anticipate di notizie riguardanti modalità e tempistiche dei declassamenti che condizionano investimenti e transazioni internazionali) o possibili conflitti di interessi sui giudizi emessi nei confronti degli Stati.
La Commissione opera con i poteri tipici dell'autorità giudiziaria. Di fronte ad essa, limitatamente all'oggetto di analisi non può essere opposto il segreto d'ufficio, professionale, bancario o quello posto da altre Commissioni di inchiesta sugli atti sotto indagine (fa eccezione il segreto tra difensore e parte processuale). Tuttavia, non può adottare provvedimenti che restringono la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonchè la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo (art. 133 cpp). Può ottenere tempestivamente copie di atti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso altri organi inquirenti dello Stato, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione solo per ragioni di natura istruttoria, ma una volta venute meno, deve provvedere senza ulteriori ritardi. Quest’ultima può trasmettere copie di atti anche di propria iniziativa.
La Commissione stabilisce gli atti coperti da segreto da non divulgare (lo sono sempre gli atti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari). Membri, funzionari, personale addetto e tutte le altre persone che concorrono all’inchiesta, devono mantenere il segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico. Chi viola il segreto o diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti dei quali sia stata vietata la divulgazione è punito con la reclusione ex art. 326 cp.
Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo disposizioni contrarie. Il funzionamento è disciplinato da un regolamento interno approvato prima dei lavori. Per l’espletamento dei propri compiti, è possibile avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonchè di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Personale, locali e strumenti operativi sono messi a disposizione dai Presidenti delle Camere. Le spese di funzionamento, stabilite nel limite massimo di 55.000 euro per il 2018 e di 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi, sono poste equamente a carico dei bilanci interni di Camera e Senato. I rispettivi Presidenti possono incrementare i limiti di spesa non oltre il 30%, su richiesta del presidente della Commissione, corredata di certificazione delle spese sostenute, per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.