Incostituzionale l’impiego delle anticipazioni di liquidità
Il combinato disposto ex art. 25, comma 6, D.L. n.78 del 2015 e art.1, comma 814, Legge n.205 del 2017 è stato posto a fondamento della questione di costituzionalità, in via incidentale, sollevata dalle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei Conti, a fronte di un ricorso esperito dal Comune di Napoli avverso l’Ordinanza, a contenuto interdittivo, della Sezione regionale di controllo della Campania.
Pur disponendo la sospensiva del provvedimento impugnato, il Collegio rimettente propone la valutazione della compatibilità delle normative analizzati con i precetti costituzionali e alla luce della innovazioni procedimentali apportate dal Codice del processo contabile. La fattispecie era stata ingenerata dalla decisione della Giunta municipale di Napoli, inizialmente inibita dalla giurisdizione speciale campana, di destinare le anticipazioni di liquidità a copertura delle spese emergenti e non, come prescritto dalla giurisprudenza di settore, a pagamento di passività, già accertate ed iscritte in bilancio.
Lo strumento, nella duplice composizione contabile e finanziaria, si avvale di un apposito elemento operativo, il FAL (Fondo di anticipazioni delle liquidità), la cui finalità consiste nella dotazione, per gli Enti locali in difficoltà economiche, di risorse aggiuntive a destinazione vincolata e intangibile.
Il Giudice delle leggi rinviene una pluralità di violazioni dei precetti costituzionali sanciti innanzitutto in tema di obbligo del pareggio di bilancio, ai sensi degli artt. 81 e 97, comma 1, nonché dell’art.119, sesto comma in cui l’indebitamento è consentito esclusivamente per impegni di spesa finalizzati ad investimenti, presumibili e comprovabili. Ribadita l’interdipendenza dei tre parametri, preordinati a conseguire un risultato unitario e coerente, la sottolineatura della declaratoria di illegittimità delle disposizioni vagliate si associa al tono parenetico del sollecito, orientato al legislatore nazionale, ad esperire una compiuta applicazione del contenuto ex art.119, sesto comma, dopo decenni di vigenza incompiuta.