Illegittimo il mancato indennizzo di patologie causate da vaccinazioni non obbligatorie
La Sezione lavoro della Corte di cassazione ha esperito la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, benché disciplinato dalla medesima fonte, spetti anche a soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di una vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, contro il contagio da virus dell’epatite A.
La ricorrente nella fattispecie principale aveva contratto la patologia epatica, pur se nella forma morbosa attenuata, in conseguenza della scelta di aderire alla campagna vaccinale capillarmente sostenuta dalla Regione Puglia, a sèguito della propagazione di focolai infettivi radicati sul territorio, da cui erano scaturiti provvedimenti sanitari immediati.
Pur se non vincolata, in assenza di obblighi normativi, l’interessata aveva deliberato di sottoporsi alla pratica medica, motivata dalla consapevolezza di concorrere alla tutela sanitaria generale. La determinazione individuale, come nel caso di specie affrontato, si consolida, amplificandosi, con la trasmutazione collettiva di decisioni personali ingenerate dalla consapevolezza di compartecipare ad iniziative di valenza collettiva.
Le finalità ex artt. 2, 3 e 32 Cost. sottendono anche l’adesione ad un “patto di solidarietà” tra singoli e collegialità sociale al fine di estendere alle parti più vaste della popolazione le opportunità di profilassi e di preservazione medica.
Sebbene le convenute nel procedimento principale rilevino la delimitazione delle azioni profilattiche contestate, delimitare la portata risarcitoria contrasterebbe con la logica implicita nella prevenzione indennitaria e, nello specifico, con le previsioni di equità, generale e indistinta, insite nelle disposizioni vigenti.
All’esito delle considerazioni sussunte, la Corte costituzionale perviene alla declaratoria di illegittimità ex art.1, comma 1, L. n.210 del 1992, sancendo la rimozione delle disparità prodotte dalla difformità del criterio risarcitorio per le affezioni indotte dall’inoculazione di prodotti vaccinali.