Illegittimo il diniego delle attenuanti ai condannati affetti da seminfermità
Il Tribunale ordinario di Reggio Calabria esperisce questione di legittimità costituzionale in ordine alla ipotizzata violazione ex artt.3, 27, primo e terzo comma e 32 della Legge fondamentale con gli articoli 69, quarto comma, 89 e 99, quarto comma del Codice penale nelle parti in cui è negata la prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente sulla circostanza aggravante, a detrimento di condannati con formula definitiva.
La vicenda processuale all’origine ineriva due pregiudicati imputati di furto pluriaggravato in concorso, cui era stata contestata anche la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ma di cui era stata acclarata la seminfermità a sèguito di gravi patologie psichiche, accentuate dall’assunzione di sostanze stupefacenti.
Il già delicato quadro clinico degli interessati era stato aggravato dall’accertamento di una forma depressiva, pur se ridotta con efficace terapia, tuttavia inidonea a consentire il riconoscimento della diminuita capacità di autodeterminazione, in forza anche della inibizione introdotta ex Legge 5 dicembre 2005, n.251 (Ex Cirielli).
Il contesto legislativo antecedente alla vigenza della norma menzionata delineava una regolamentazione chiara e differenziata, preclusa dalla disposizione sottoposta al vaglio del Giudice delle leggi. In ragione della propria giurisprudenza di merito, la Corte aderisce alle argomentazioni del rimettente evidenziando il contrasto della fonte in essere con il criterio di proporzionalità, soggettiva e oggettiva, del reato e, soprattutto, con il profilo di rimproverabilità all’autore.
Ne consegue l’impossibilità di applicare una pena identica a chi, con riscontro tecnico e peritale, non abbia cognizione compiuta delle propria condotte illegittime, sottoponendolo ad una sanzione identica a chi risultasse in grado di averne consapevolezza. Oltre al princìpio di eguaglianza ex art.3, risultano violati sia l’art.27, terzo comma, poiché la pena deve sempre essere individualizzata, al pari del disposto 32, in quanto verrebbe compromessa la tutela della salute, garantita anche ai detenuti.
Non rileva, infine, la nozione la notazione sulla pericolosità sociale, poiché una apposita misura di sicurezza potrebbe scongiurare eventuali rischi di reiterazione criminale, senza che emergano fattori ostativi alla declaratoria di incostituzionalità.