Il MEF stabilisce nuove iniziative sul debito pubblico
Con Decreto del 3 gennaio 2020 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha impartito, in forza del potere autorizzativo derivante ex art.3, comma 1 del Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico, approvato con D.P.R. del 30 dicembre 2003, n.398 disposizioni autorizzative concretatesi in Decreti cornice finalizzati a porre in essere operazioni di indebitamento sui mercati nazionali ed esteri, a medio e lungo termine, a promuovere, tramite emissione di tranches di prestiti, l’accesso a operazioni di pronto contro termine, oltre a rimborsare anticipatamente, attraverso scambio di titoli consentiti dalla prassi internazionale.
Le peculiarità del provvedimento si connotano in:
EMISSIONE di PRESTITI (art.1), deliberati dal Direttore generale del Tesoro o, previa attribuzione di delega espressa, dal Dirigente generale a capo della Direzione II del medesimo Dipartimento, mediante titoli di Stato, a tasso fisso o variabile, oltre all’accesso a prestiti tesi alla promozione dell’efficienza dei mercati.
LIMITI dell’INDEBITAMENTO (art.2), basati su titoli di qualunque durata, purché capaci di conseguire il gradimento dei mercati e il contenimento del costo complessivo dell’indebitamento, proiettato nel medio e lungo periodo. La quota dei titoli “nominali” a tasso fisso a medio-lungo termine è fissata tra il 65% ed il 78%, tra il 4 % ed il 10% per gli strumenti a tasso variabile.
Al Dipartimento del Tesoro è, inoltre, conferito il còmpito di gestire il debito (art.3), garantendo il corso secondario dei Titoli di Stato, di procedere al contenimento del rischio di credito dall’utilizzo di derivati (art.4), anche stipulando Contratti-Quadro ISDA, Master Agreement, in coerenza con le norme europee vigenti (art.5), addivenendo inoltre all’effettuazione di Operazioni di gestione della liquidità (art.6). Le operazioni e le procedure attuative dovranno inverarsi con appositi Decreti di approvazione, a cura del Direttore generale del Tesoro (art.7), da comunicare obbligatoriamente al gabinetto del Ministro (art.8).