Giustificato il termine quinquennale degli oneri tributari per le imprese cancellate
La Commissione tributaria provinciale di Benevento rileva dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 28 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), sebbene i dubbi riguardino solo il comma 4, nella parte in cui limita in cinque anni l’esazione tributaria a carico delle persone giuridiche cancellate dal Registro delle Imprese, ritenendo violati gli articoli 3 e 76 Cost.
Nell’analisi motivazionale la Corte incentra le prime attenzioni sulla congruità tra la Legge di delega e la norma delegata, di cui il rimettente contesta un impiego eccedente i vincoli di discrezionalità insiti nelle finalità da perseguire. La giurisprudenza tematica, espressamente richiamata, avalla il Governo nazionale nella dilatazione dei margini di configurazione normativa, in sé già ristretti, conferiti dal Parlamento e ribaditi anche negli scopi perseguiti dalle fonti analizzate, rivolte a uniformare le disposizioni farraginose vigenti in tema di cessazioni societarie.
L’impiego della legislazione delegata risulta, pertanto, appropriato e coerente, nonché esente da patologie, sostanziali e ordinamentali. Alla conformità del primo dei rilievi eccepiti si abbina anche la totale sussistenza dei parametri di adesione alla ratio sottesa alla soluzione del termine prescrizionale dimezzato, fissato in cinque anni, ai fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali, espressamente configurato in ordine all’espletamento, puntuale e corretto, delle procedure accertative demandante all’Amministrazione competente.
La ipotizzata fattispecie di favor non è incostituzionale perché consente la stabilizzazione degli atti di verifica, oltre che il compimento procedurale negli ordinari termini previsti dalla disciplina tributaria, incluse le notifiche degli atti direttamente all'originario debitore. La diversità tra obbligazioni pecuniarie di diritto comune e adempimenti tributari, insita nella novella apportata ex art.2.495 Codice civile, preclude alla disparità di trattamento supposta tra le categorie di debitori, poiché informata dalla definizione delle eventuali pendenze gravanti sui titolari di Enti non più operanti.
Le ampie considerazioni estrinsecate determinano, di conseguenza, la completa infondatezza delle questioni di illegittimità avanzate.