Garantite le competenze speciali della Valle d’Aosta in tema di assunzione del personale sanitario
L’art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), l’art. 9 -bis , comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12 sono stati ritenuti dalla Regione della Valle d’Aosta in contrasto sia con gli artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione, sia con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) sia con gli artt. 2, lettere a) e b) , 3, lettera l) , 4 e 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, istituiva dello Statuto speciale regionale.
Il ricorso si fondava sui criteri di selezione del personale sanitario, involgente i ruoli medici, tecnici e infermieristici, considerati lesivi delle prerogative territoriali, rimarcate dalle apposite disposizioni sulla specificità gestionale oltre che sulla mancata considerazione del requisito professionale del bilinguismo, indispensabile per esercitare ogni attività lavorativa in una realtà popolata da una storica comunità di cultura francofona.
La pluralità delle notazioni non è considerata e giudicata attendibile in raffronto al sindacato di legittimità costituzionale, poiché le disposizioni riportate conservano i requisiti di eguaglianza, lealtà e collaborazione tra poteri dello Stato, esplicitamente affrontati.
Se la gestione delle procedure selettive identifica una prerogativa del Governo nazionale, le Regioni dispongono di attribuzioni programmatorie e gestionali in grado di incidere, stabilendo l’entità pluriannuale delle assunzioni, sulle dimensioni degli appositi organici. La proponente, in particolare, è beneficiaria di una “clausola di favore”, introdotta ex art.10 Legge cost. del 18 ottobre 2001, n.3, che le concede margini di autonomia più ampi di quelli conferiti dalla specificità statutaria, anche al fine di garantire le proprie peculiarità linguistiche. Il rilievo sulla prassi delle graduatorie in scivolamento funzionale non inficia la correttezza della soluzione, utilizzata per compensare i vincoli del reclutamento periodico con le rigidità dei programmi di risanamento finanziario, sancendo conseguentemente la declaratoria di non fondatezza della questione di illegittimità costituzionale.