Estesa la tenuità del fatto anche ai reati senza minimo di pena
Il Tribunale ordinario di Taranto dubita della legittimità costituzionale dell’art. 131 -bis del Codice penale, inserito dall’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
La norma censurata, escludendo il reato di ricettazione attenuata dalla soggiacenza alla formula della particolare tenuità della condotta criminosa, si porrebbe in contrasto con le finalità della legislazione penale ove si consideri che, denegando la sanzione minima, tuttavia impone l’applicazione della pena nel massimo edittale superiore ai 5 anni.
La particolare tenuità del fatto prevede che la punibilità sia esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma C.P., l’offesa disveli particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale.
La valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in forza dell’art. 133, primo comma, Codice penale., include quindi le modalità della condotta e il grado della colpevolezza, e non solo l’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto.
La giurisprudenza richiamata dal rimettente precisa che il fatto particolarmente lieve è comunque un evento offensivo che, pur costitutivo di reato, il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la “rieducazione del condannato”, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso gravante sulla giurisdizione.
Relativamente al reato di ricettazione, la struttura sostanziale di cui all’art. 648, secondo comma, C.P.. integra una circostanza attenuante speciale annoverata tra le indefinite o discrezionali. Se in linea di princìpio la condotta illecita potrebbe concorrere ad integrare l’esimente ex art. 131bis, qualora l’offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale, il mantenimento della sola soglia di massima sanzione, con esclusione della indicazione del minimo punitivo, configura una palese violazione dalla quale origina la declaratoria di illegittimità espressamente deliberata dalla Corte.