EMERGENZA COVID-19: rinvio elezioni comunali e regionali
Ad integrazione dei differimenti dei termini, disposti con il Decreto legge dell’8 aprile 2020, n.23 (Decreto Liquidità), in ragione dell’imminenza delle scadenze degli organi rappresentativi e al fine di agevolare l’esperimento delle procedure propedeutiche, il Governo ha emanato un apposito atto avente forza di legge, introducendo anche un coordinamento funzionale tra le normative emendate.
In ragione delle diverse tipologie di consultazioni interessate, sono state apportate variazioni alle fonti disciplinanti le singole categorie, stabilendo il rinvio per:
- ELEZIONI SUPPLETIVE della CAMERA dei DEPUTATI e il SENATO della REPUBBLICA, in riferimento ai seggi vacanti nel termine del 31 luglio 2020, da indire entro i 240 giorni dall’accertata vacanza da parte delle competenti Giunte delle elezioni.
- ELEZIONI REGIONALI, purché disciplinate dallo Statuto ordinario, da svolgersi tassativamente entro i 60 giorni successivi al compimento del mandato popolare o nella prima domenica inclusa nei 6 giorni successivi. Le consiliature in scadenza il 2 agosto 2020 avranno una permanenza in funzione di 5 anni e 3 mesi.
- ELEZIONI COMUNALI e CIRCOSCRIZIONALI, con effettuazione tra il 15 settembre ed il 15 dicembre 2020, per gli Enti municipali in scadenza naturale delle funzioni. I Comuni le cui legislature siano state anticipatamente interrotte potranno essere inseriti nella medesima fascia, a condizione che le procedure necessarie per l’indizione dei comizi siano concluse perentoriamente entro il 27 luglio 2020.
Qualora la situazione epidemiologica dovesse implicare l’adozione di ulteriori interventi a tutela della sanità generale, le date già programmate potranno subire un ulteriore procrastinamento di 3 mesi.