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Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19

Pubblicato il: 26/03/2020

Emergenza COVID-19: le nuove regole procedurali per le Istituzioni

Atti Governo, Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, Diritto Penale, Diritto Regionale COVID-19, Sicurezza

Il nuovo Decreto legge introduce criteri di ripartizione sia delle competenze sia delle forme di azione dei soggetti istituzionali, governativi e territoriali, preposti agli adempimenti di contrasto della pandemia Covid-19.

Ispirato ai parametri di adeguatezza e proporzionalità, insiti nelle norme contenute nel Titolo V della Costituzione, segnatamente ex art.117, il provvedimento normativo dispone criteri di regolazione per emanare:

ATTI URGENTI, NAZIONALI e REGIONALI, la cui emissione è conferita non solo al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma anche ai Presidenti di Regione e ai Sindaci competenti, attraverso ordinanze anche più restrittive delle norme già vigenti, purché entro 7 giorni siano confermate con apposito DPCM. In coerenza con i contenuti dell’art.78 della Costituzione, il Presidente del Consiglio deve riferire al Parlamento ogni 15 giorni e tempestivamente, nella prima seduta utile, qualora venissero deliberate disposizioni urgenti. L’Esecutivo è legittimato a disciplinare ulteriori misure, per fasi temporali di durata non superiore ai 30 giorni, procrastinabili sino al 31 luglio 2020, riproponibili con cadenza quindicinale, in base alla evoluzione del quadro epidemiologico e infettivo.

MISURE di CONTENIMENTO, tramite DPCM concertati con i Ministeri della salute, dell’interno e della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché con i Presidenti delle Regioni coinvolte o, qualora indispensabile, con la Conferenza Stato-Regioni.

DIRETTIVE ai PREFETTI, cui sono delegate le applicazioni locali delle determinazioni esistenti, normative e amministrative, mediante impiego delle Forze di Polizia e, ove lo reputino inevitabile, anche delle Forze armate, attraverso le disponibilità fornite dai Comandi territoriali.

Ai militari partecipanti, inoltre, possono essere conferite le qualifiche di Agenti di Pubblica Sicurezza limitatamente alle esigenze funzionali convenute.

Leggi la Gazzetta (pagg. 1-4)

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