Emergenza COVID-19: le nuove misure anti crisi
L’esigenza, rappresentata dalla pluralità dei soggetti istituzionali preposti, di armonizzare le variegate disposizioni, non solo nazionali, emanate per la gestione della pandemia in atto, ha indotto il Governo ad approvare un apposito Decreto legge, conseguente alle indicazioni fornite in prevalenza dal Ministero della Salute.
Il provvedimento normativo rappresenta il portato della previsione ex art.16 Cost., comma 1, allorché, in ragione di dimostrati motivi di sanità e sicurezza nazionale, si introducono limiti alla libertà di circolazione delle persone.
Le disposizioni graduano 29 forme di restrizioni consistenti in:
MULTE, a carico degli inosservanti dei divieti di mobilità individuale, da 400 a 3.000 euro, senza contestazione delle contravvenzioni. Con pene da 1 a 5 anni è disciplinata l’inottemperanza per le persone in quarantena e sottoposte a misura precauzionale, poiché venute a contatto con pazienti gravemente affetti dall’infezione virale, in conseguenza della violazione dell’art.452 del Codice penale (Delitti colposi contro la salute pubblica).
SANZIONI, con la sospensione delle attività commerciali da 5 a 30 giorni e, in ipotesi di reiterazione, sino alla chiusura temporanea dell’esercizio.
LIMITAZIONI e SOSPENSIONI, delle attività degli Uffici della Pubblica Amministrazione, con eccezione dei servizi essenziali e di utilità comune, nonché di fiere, mercati e di rivendite al dettaglio, con la garanzia per i generi alimentari e di necessità primaria. I nuovi vincoli si estendono anche ai Centri educativi per l’infanzia, alle Scuole di ogni ordine e grado, agli Istituti di Formazione superiore e alle Università, sino al 3 aprile 2020. In proposito, è autorizzata la didattica a distanza congiuntamente, anche per le imprese private, all’utilizzo della modalità di lavoro agile. Sospesi i concorsi pubblici e le selezioni di personale di operatori privati.
Le gestioni delle attività permesse devono evitare assembramenti di persone, predisporre accurate distanze interpersonali e, qualora l’erogazione delle prestazioni non lo consentisse, impiegare protocolli per evitare il contagio, tramite strumenti di protezione individuale da diffondere ai dipendenti utilizzati.