Emergenza COVID-19: le attività permesse
In ragione della diffusione crescente della pandemia COVID-19, il Decreto del Presidente del Consiglio, in vigore dal 22 marzo 2020, stabilisce una partizione tra attività e prestazioni professionali, pubbliche e private, sia autorizzate alla prosecuzione sia sottoposte a divieto, a decorrere dal 25 marzo.
In base alla nomenclatura Istat, ATECO, sono classificate 80 aree di rilievo cui è consentito proseguire le ordinarie mansioni. Nello specifico continueranno le imprese operanti in comparti quali:
- SANITA’, per l’apprestamento di assistenza sociale e residenziale, produzioni farmaceutiche, Farmacie e Parafarmacie.
- MANIFATTURA, volta a produrre generatori, trasformatori, apparecchiature e componenti medicali, legno, carta e imballaggi, ritrovati chimici.
- AGRICOLTURA e ALIMENTARE, quali le coltivazioni, l’allevamento e la produzione animale, la pesca, l’acquacoltura e la silvicoltura.
- ENERGIA, garantite estrazioni, produzione, raffinanemto, trasmissione di tutte le fonti e i controlli sulle reti preposte, prodotti chimici per uso igienico.
- SERVIZI, assicurativi, bancari, finanziari, professionali tramite regolari aperture di studi, singoli o associati, di avvocatura e di consulenza fiscale, ingegneristica e architettonica, calcolo edile, di medicina veterinaria e di specialistica medica privata.
- TRASPORTI e LOGISTICA, pubblica e privata, nazionale e territoriale, in esclusiva e in concessione.
- GRANDE e PICCOLA DISTRIBUZIONE, CALL CENTER, EDICOLE, TABACCHERIE e VIGILANZA, con possibilità in tal caso di effettuare controlli anche da remoto.
- RIPARAZIONI e MANUTENZIONI, inerenti officine e ditte individuali meccaniche, idrauliche, elettriche, eroganti servizi manutentivi di autoveicoli e motocicli, inclusa l’accessoristica.