Decreto RIPARTENZA: le date della riapertura e le sanzioni
Il coordinamento delle complesse procedure tese a consentire la graduale ripresa della attività, ha costituito il fattore determinante per l’adozione di un testo coerente ex art.77 Cost, caratterizzato dal connotato di “Norma Quadro”, integrata da fonti attuative convenute con la Conferenza Stato-Regioni.
L’articolo 1 suddivide le sequenze temporali della attività consentite, disponendo, nel periodo sino al 31 luglio 2020:
- La mobilità interpersonale e all’interno della Regione di residenza, da Lunedì 18 maggio 2020.
- Il divieto di recarsi, dal 18 maggio al 2 giugno 2020, in Regioni diverse dalla sede di residenza, tranne per dimostrate motivazioni lavorative, di indifferibile necessità e urgenza, documentate dalla compilazione dell’apposito modulo.
- L’autorizzazione, dal 3 giugno 2020, agli spostamenti anche oltre il territorio regionale di pertinenza e verso località estere, senza allegazione formale.
- L’obbligo di permanenza domiciliare per le persone in quarantena, in forza della diagnosi di affezione patologica del COVID-19, sino all’accertata guarigione o al ricovero in strutture sanitarie destinate a tale finalità.
I Presidenti delle Regioni dovranno verificare, con cadenza quotidiana, le evoluzioni epidemiche affinché, di concerto con il Ministero della salute e il Dipartimento della Protezione civile, siano legittimati ad emanare disposizioni restrittive nelle zone interessate, purché informate ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità.
Le limitazioni, atte a garantire distanze interpersonali di almeno 1 metro e assembramenti, in luoghi aperti e chiusi, potranno essere deliberate anche dai Sindaci, in forma di Ordinanza. Le sanzioni sono ribadite nelle misure pecuniarie , variabili da 400 a 3.000 individuali, oltre che dalla chiusura dell’attività e dell’esercizio commerciale da 5 a 30 giorni. Le disposizioni inibitorie di provenienza nazionale saranno inflitte dai Prefetti e, in riferimento alle proprie realtà territoriali, dai Sindaci.