DECRETO RILANCIO: le regolarizzazioni per i lavoratori stranieri
Esplicitata nell’epigrafe dell’art.103 del Decreto “RILANCIO” quale emersione dei rapporti di lavoro, la procedura in sanatoria è concepita per una platea potenziale di 220.000 beneficiari, di nazionalità non europea, da anni operanti in Italia.
Qualora non si intendesse accedere alla regolarizzazione, gli interessati potrebbero conseguire, in alternativa, un permesso di soggiorno temporaneo in sostituzione del provvedimento scaduto il 31 ottobre 2019.
I requisiti soggettivi implicano:
- Presenza stabile sul territorio italiano entro l’8 marzo 2020.
- Attività lavorativa prestata nei settori dell’Agricoltura, dell’Allevamento e della Zootecnia, della Pesca e della Silvicoltura, dell’Assistenza alla Persona, del Lavoro domestico, antecedentemente al 31 ottobre 2019.
A carico dei datori di lavoro la norma prescrive il versamento di:
- 500 euro, a copertura degli oneri connessi alla procedura di emersione;
- una somma forfettaria, a copertura degli oneri retributivi, contributivi e fiscali.
Un contributo di 130 euro è stabilito, di converso, a carico del lavoratore straniero qualora abbia il permesso scaduto. Le procedure saranno esperibili nella fase temporale dal 1 giugno al 15 luglio 2020, tramite l’impiego del “doppio binario”.
L’invio delle istanza è consentito, nell’ordine, a:
- DATORI di LAVORO, all’Ufficio INPS competente per territorio, i quali dichiarino la sussistenza di un rapporto professionale, irregolare o in svolgimento, con cittadini italiani o stranieri.
- CITTADINI STRANIERI, richiedenti alle Questure un permesso temporaneo di lavoro, a carattere semestrale, convertibile in autorizzazione in caso di assunzione, a condizione di comprovare impieghi nei settori commerciali disciplinati.