DECRETO RILANCIO: le garanzie per le Banche e gli Istituti di credito
Il riverbero economico della critica contingenza epidemiologica e i potenziali rischi di compromissione della struttura creditizia nazionale hanno costituito i motivi ispiratori degli articoli 165 e 166, inseriti nel Decreto “RILANCIO” mutuando la formula giuridica applicata nel 2016 a tutela del Monte dei Paschi di Siena.
Le Banche in situazione di accertata difficoltà gestionale possono, entro i sei mesi dalla vigenza normativa, richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze coperture, in forma di garanzie statali sui titoli emessi, nell’ordine di 19 miliardi sulle emissioni di nuove passività o per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato, a totale tutela delle somme rivolte ad impedire carenza di liquidità avvalendosi dell’Emergency Liquidity Assistance (Prestiti ELA) coordinato dalla Banca d’Italia.
Anche agli Istituti a dimensione ridotta, sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa , con attività non superiori ai 5 miliardi, si estendono le salvaguardie fino a 100 milioni di valore sulle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di aziende o rami di azienda della banca in gestione straordinaria.
Le disposizioni legislative impongono alle beneficiarie, segnatamente ex art.166, di non abusare del supporto ottenuto né di percepire indebiti vantaggi speculando sulle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico. Le provvidenze, tuttavia, sono subordinate alla costante verifica, ai fini della compatibilità con le fonti europee in tema di aiuti di Stato, esercitata dalla Commissione e dall’Autorità di vigilanza bancaria (EBA, European Banking Authority).