DECRETO LIQUIDITA’: le mutate regole per la sanità
Le variegate disposizioni inserite nel Decreto Liquidità hanno riguardato anche il settore sanitario.
A tal scopo, gli articoli 27 e dal 38 al 42 sanciscono nuove regole in tema di:
INCREMENTI CONTRATTUALI ANTICIPATI, a beneficio dei Medici generali e dei Pediatri, tramite le integrazioni retributive convenute nell’Accordo collettivo nazionale 2016-2018, non ancòra corrisposte, con la formalizzazione dei nuovi impegni entro sei mesi dalla conclusione della contingenza pandemica.
I medici di famiglia dovranno essere reperibili, a distanza, per l'intera giornata, anche con l'ausilio del personale in studio. I consulti potranno essere telefonici con l’utilizzo di sms, con sistemi di messaggistica e di videocontatto, al fine di limitare o scongiurare i rischi di contagio conseguenti.
INDENNIZZI per le STRUTTURE SANITARIE PRIVATE in CONVENZIONE, adibite a sedi di emergenza anti COVID-19, con la messa a disposizione di Reparti di terapia intensiva e sub-intensiva, appositamente accreditati. Le beneficiarie saranno inserite in un apposito elenco, redatto dalla Conferenza Stato-Regioni di concerto con il Ministero dell’economie e delle finanze. Con specifico decreto del Ministro della salute verranno determinati i parametri della funzione assistenziale e gli importi tariffari, rimborsai nella misura massima del 70% dei dodicesimi, erogati o dovuti per il 2020.
CESSIONE GRATUITA dei FARMACI ad USO COMPASSIONEVOLE, affidata all’Agenzia del farmaco (AIFA), attraverso una individuazione della tipologia acclarata da specifica ordinanza del Ministero della salute, autorizzata dal Comitato etico. All’Agenzia è anche consentito accedere direttamente ai protocolli sperimentali per i nuovi ritrovati farmaceutici, senza ulteriori assensi ministeriali.
COMMISSARIAMENTO dell’AGENZIA NAZIONALE per i SERVIZI SANITARI REGIONALI, valido sino alla revoca dello stato di emergenza, allo scopo di coordinare attività e iniziative tra il Governo e gli Enti locali.