DECRETO LIQUIDITA’: i finanziamenti e le garanzie per le imprese
I riflessi economici e finanziari della pandemia virale costituiscono la premessa per l’emanazione di un primo intervento legislativo, tramite decretazione di urgenza ex art.77 Cost., in cui sono disposte due linee di sostegno, pari a 200 miliardi ciascuna, della quali la prima è riservata a sostegno delle attività imprenditoriali.
Il Fondo di Garanzia delle PMI (Piccole e medie imprese) consegue un incremento di 7 miliardi, al fine di ingenerare un effetto leva superiore all’1:14, in modo che lo Stato, assicurando le provvidenze, ha la certezza che per ogni euro erogato ne derivino almeno 14, con zero tassi di interesse e procedure amministrative semplificate.
Gli interventi, della durata di 6 anni, anche rinnovabili, dovranno, ai sensi dell’art.108 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea), essere approvati dalla Commissione europea e si caratterizzano in:
- garanzia al 100% su prestiti fino a 25mila euro, senza valutazione del merito di credito;
- garanzia al 90% da 25mila a 800mila euro con valutazione del merito di credito, al 100% con intervento e supporto di Confidi, il consorzio italiano che presta garanzie alle imprese per facilitare l’accesso ai finanziamenti;
- garanzia al 90% da 800mila a 5 milioni di euro, con valutazione del merito di credito.
- garanzia cumulabile con altre forme di copertura per investimenti, superiori ai 10 anni, nei settori turistico-alberghiero e immobiliare.
Le imprese beneficiarie devono disporre sino a 499 dipendenti, ma anche per le aziende oltre i 500 è autorizzata la concessione, purché operanti nei comparti della logistica e dei rifornimenti, oltre che in aree tecnologiche ad elevato sviluppo.
Le disposizioni procedurali, al fine di consentire una distribuzione immediata dei finanziamenti, si basano sull’autocertificazione e consentono di derogare anche alla dichiarazione antimafia, tuttavia passibili di eventuale revoca per i destinatari rivelatisi immeritevoli dei benefici conseguiti.