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operaio pianta un chiodo con il martello

Decreto legge dell'8 aprile 2020

Pubblicato il: 08/04/2020

DECRETO LIQUIDITA’: i contributi e i differimenti tributari per le Partite IVA

Atti Governo, Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, Diritto Tributario Contabilità di Stato, COVID-19, Imprese, IVA

Una consistente aliquota, nella misura di 10 miliardi, dello stanziamento complessivo del Decreto Liquidità è riservata agli imprenditori e ai lavoratori autonomi, titolari di Partite IVA o proprietari di quote in società di persone. L’azione governativa è orientata sulla duplice direttrice delle garanzie per gli investimenti e l’accesso privilegiato al credito, attraverso intervento del Fondo per le PMI, oltre che sulla dilazione dei termini temporali per gli adempimenti fiscali.

I criteri di ripartizione finanziaria stabiliscono che i percettori abbiano:

  1. Partita IVA, ultima Dichiarazione dei redditi e di pagamento delle imposte al fine di ottenere un accesso automatico al credito, senza l’assenso del Fondo per le PMI;
  2. importi fino a 25.000 euro, sia per le piccole e medie imprese, sia per i soggetti che svolgano attività di impresa, arti e professioni, nella misura non superiore al 25% del fatturato del beneficiario dell’ultimo anno. La restituzione sarà frazionata in 6 anni e non potrà iniziare prima dei 18 o 24 mesi dalla data di reale concessione. Ulteriori benefici sono stabiliti per l’acquisto di prodotti per la sanificazione e dispositivi di protezione individuale (DPI) da destinare al personale o alla propria tutela.
  3. Qualifica di artigiani e titolari di ditte individuali, per beneficiare dei mutui agevolati per l’acquisto della prima abitazione all’interno del Fondo “Gasparrini”.

Le agevolazioni fiscali consentono:

  1. il versamento entro il 30 giugno 2020 o in 5 rate mensili per imprese e Partite IVA che abbiano perso fatturato nel marzo 2020 nell’entità del 33% per massimali sino a 50 milioni e del 50% per le rimanenti. Per gli acconti in autoliquidazione, sempre in scadenza in giugno 2020, il versamento dell’80% del dovuto, ipotizzato sulle previsioni degli incassi annuali, non determina l’applicazione sanzionatoria.
  2. Rinvio delle ritenute di acconto ad opera dei sostituti di imposta per rapporti di agenzia, commissione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, a vantaggio di lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a 400mila euro nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 18 “Cura Italia”) e il 31 maggio 2020, anziché del 31 marzo 2020.

INPS, INAIL e gli Enti previdenziali preposti dovranno inviare tempestiva comunicazione sui nominativi dei beneficiari delle sospensioni tributarie all’Agenzia delle Entrate, al fine di esperire i controlli immediati e disporre, ove necessario e in tempi ristretti, il recupero delle somme illecitamente percepite.

Leggi la Gazzetta (pagg. 1-43)

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