DECRETO LIQUIDITA’: i contributi e i differimenti tributari per le Partite IVA
Una consistente aliquota, nella misura di 10 miliardi, dello stanziamento complessivo del Decreto Liquidità è riservata agli imprenditori e ai lavoratori autonomi, titolari di Partite IVA o proprietari di quote in società di persone. L’azione governativa è orientata sulla duplice direttrice delle garanzie per gli investimenti e l’accesso privilegiato al credito, attraverso intervento del Fondo per le PMI, oltre che sulla dilazione dei termini temporali per gli adempimenti fiscali.
I criteri di ripartizione finanziaria stabiliscono che i percettori abbiano:
- Partita IVA, ultima Dichiarazione dei redditi e di pagamento delle imposte al fine di ottenere un accesso automatico al credito, senza l’assenso del Fondo per le PMI;
- importi fino a 25.000 euro, sia per le piccole e medie imprese, sia per i soggetti che svolgano attività di impresa, arti e professioni, nella misura non superiore al 25% del fatturato del beneficiario dell’ultimo anno. La restituzione sarà frazionata in 6 anni e non potrà iniziare prima dei 18 o 24 mesi dalla data di reale concessione. Ulteriori benefici sono stabiliti per l’acquisto di prodotti per la sanificazione e dispositivi di protezione individuale (DPI) da destinare al personale o alla propria tutela.
- Qualifica di artigiani e titolari di ditte individuali, per beneficiare dei mutui agevolati per l’acquisto della prima abitazione all’interno del Fondo “Gasparrini”.
Le agevolazioni fiscali consentono:
- il versamento entro il 30 giugno 2020 o in 5 rate mensili per imprese e Partite IVA che abbiano perso fatturato nel marzo 2020 nell’entità del 33% per massimali sino a 50 milioni e del 50% per le rimanenti. Per gli acconti in autoliquidazione, sempre in scadenza in giugno 2020, il versamento dell’80% del dovuto, ipotizzato sulle previsioni degli incassi annuali, non determina l’applicazione sanzionatoria.
- Rinvio delle ritenute di acconto ad opera dei sostituti di imposta per rapporti di agenzia, commissione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, a vantaggio di lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a 400mila euro nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 18 “Cura Italia”) e il 31 maggio 2020, anziché del 31 marzo 2020.
INPS, INAIL e gli Enti previdenziali preposti dovranno inviare tempestiva comunicazione sui nominativi dei beneficiari delle sospensioni tributarie all’Agenzia delle Entrate, al fine di esperire i controlli immediati e disporre, ove necessario e in tempi ristretti, il recupero delle somme illecitamente percepite.