COVID-19: misure gestione e contenimento dell’emergenza
Il contrasto alla contingenza epidemiologica COVID-19 ha indotto il Governo, in coerenza con i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza di cui all’art.77, comma 2 Cost., ad emanare il Decreto legge 23 febbraio 2020, n.5 sollecitamente convertito, pur con minime variazioni, nella legge 5 marzo 2020,n.13. L’eccezionalità in essere ha altresì implicato che, sulla scorta dei poteri contenuti nell’art.73, comma 3 della Carta fondamentale, la normativa entri in vigore il giorno successivo alla già esperita pubblicazione in Gazzetta ufficiale, inverando la fattispecie della Legge catenaccio.
Ai sensi ex art.1, comma 1 è conferito, alle Istituzioni regionali e municipali, il còmpito di provvedere all’iniziale contenimento, in forma adeguata e proporzionata, della propagazione virale.
Nel novero delle summenzionate attribuzioni può essere disposto:
- di vietare gli allontanamenti e gli accessi ai Comuni interessati o finitimi;
- di sospendere, con effetto immediato e sino alla cessazione dell’impraticabilità sanitaria, funzionamento e attività dell’intero sistema di Istruzione, includente i livelli delle Scuole di Infanzia, Primarie e Secondarie, delle Università, con eccezione della formazione a distanza, nonché i viaggi scolastici;
- di interrompere le aperture di Musei, Biblioteche e luoghi di attività culturali, di esercizi commerciali purché non eroghino beni essenziali e di prima necessità;
- di sottoporre le persone che rientrino in Italia, da Stati esteri a rischio epidemiologico, all’immediata comunicazione alle autorità sanitarie competenti e di sottoporre in quarantena i soggetti contagiati;
- di rinviare l’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale e di cessare le attività produttive, qualora non siano di pubblica utilità e ineriscano funzioni fondamentali.
L’articolo 2, infine, attribuisce a tutte le Autorità competenti il potere di emanare provvedimenti aggiuntivi, purché finalizzati alla riduzione della fase emergenziale.